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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Rinvio dell’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali.

Uncategorised Posted on Tue, April 01, 2025 15:50:31

POST 48/2025

Il Decreto-Legge n. 39 del 31 marzo 2025, pubblicato in G.U. n. 75 del 31.3.2025, prevede un differimento dei termini di stipula obbligatoria delle polizze catastrofali per le imprese, suddividendole in base alla loro dimensione, conformemente alla Direttiva (UE) 2023/2775:

In particolare:

  1. le “grandi imprese” mantengono l’obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con rinvio dell’applicazione delle sanzioni indirette di 90 giorni da tale data;
  2. per le “medie imprese” il termine per la sottoscrizione viene posticipato al 1° ottobre 2025;
  3. per le “piccole e micro imprese” il termine viene prorogato al 1° gennaio 2026.

Ai fini della classificazione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi si applicano i seguenti criteri dimensionali stabiliti dalla Direttiva (UE) 2023/2775

  1. Microimprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10;
  2. Piccole Imprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro, (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50;
  3. Medie Imprese: (i) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250;
  4. Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto): (i) totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro e (iii) numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Trasporto transfrontaliero di denaro contante: regole e novità 2025.

Uncategorised Posted on Fri, March 28, 2025 17:32:22

POST 47/2025

Dal 17 gennaio 2025, il D.Lgs. 211/2024 ha aggiornato le regole sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, modificando il D.Lgs. 195/2008 per adeguarlo alla normativa europea.

Le novità riguardano la definizione di denaro contante, nuovi obblighi dichiarativi, procedure di controllo e inasprimento delle sanzioni.

Normativa in tema di trasporto transfrontaliero di denaro contante

La normativa italiana prevede specifici adempimenti in capo a chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dalla destinazione (sia all’interno che all’estero dell’Unione Europea). La normativa italiana è infatti diversa da quella europea, che richiede tali adempimenti solamente in caso di entrata o uscita dal territorio della UE.

Obbligo di dichiarazione

Anzitutto, chi trasporta oltre 10.000 euro è obbligato a presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, compilabile in due modalità:

  • Online, prima del passaggio alla frontiera;
  • Cartacea, direttamente al momento del passaggio in dogana.

Il mancato rispetto di questo obbligo comporta sanzioni amministrative, che aumentano in proporzione all’importo non dichiarato e, in alcuni casi, anche il sequestro.

Tipologie di “denaro contante” soggette agli obblighi

La normativa considera “denaro contante” non solo banconote e monete, ma anche altri mezzi di pagamento.

La nuova disciplina, entrata in vigore il 17 gennaio, ha ampliato la definizione di “denaro contante”, che ora comprende quattro categorie di prodotti, aumentate rispetto alle due precedentemente previste:

  • Denaro contante:  banconote e monete in circolazione o scambiabili con valuta corrente;
  • Strumenti negoziabili al portatore: strumenti che autorizzano il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio, assegni, assegni turistici, vaglia cambiari etc.);
  • Beni utilizzati come riserve ad alta liquidità, come lingotti o monete d’oro;
  • Carte prepagate: carte non nominative non collegate a conti correnti bancari. Tuttavia, l’obbligo di dichiarazione è subordinato all’adozione di specifici atti delegati da parte della Commissione Europea, al momento mancanti.

Nuovo obbligo di messa a disposizione del denaro contante

Oltre alla dichiarazione, chi trasporta oltre 10.000 euro deve essere pronto a mostrarlo immediatamente su richiesta delle autorità. Non è un obbligo sistematico, ma scatta solo se specificamente richiesto durante i controlli (Circolare Agenzia Dogane 1/2025). In precedenza, tale azione non era espressamente e obbligatoriamente richiesta dalla normativa.

Denaro contante non accompagnato: precisazioni e modifiche alla disciplina

Il D.Lgs. 211/2024 introduce la definizione di “denaro contante non accompagnato”, ossia denaro contante spedito con una qualsiasi tipologia di spedizione (per esempio in un plico postale o equivalente) senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

In passato, serviva una dichiarazione preventiva a Poste Italiane o al fornitore del servizio postale.

Ora l’obbligo sorge solo se il denaro viene scoperto durante un controllo (si veda il nuovo art. 3, comma 3, D.Lgs. 195/2008 come modificato dal D.Lgs. 211/2024), che deve essere presentata dal mittente (per il denaro in uscita) o dal destinatario (per il denaro in entrata) entro 30 giorni dal rinvenimento.

Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane richiede che tale dichiarazione vada presentata in ogni caso e non solo in caso di rinvenimento del denaro non accompagnato durante un controllo.

Trattenimento temporaneo del denaro

Altra novità introdotta alla disciplina del trasporto transfrontaliero di contante riguarda la nuova possibilità, da parte delle autorità doganali, di trattenere temporaneamente il denaro (art. 3-bis, D.Lgs. 195/2008) se:

  • La dichiarazione non è stata presentata o contiene errori;
  • Ci sono sospetti di uso illecito del denaro o correlato ad attività criminose, indipendentemente dall’importo.

Il trattenimento ha una durata massima di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in situazioni particolari.

Se non emergono irregolarità, il denaro viene restituito.

Sanzioni più severe

Le sanzioni per irregolarità nel trasporto di denaro contante oltre i 10.000 euro sono aumentate e ora prevedono:

  • In caso di omessa dichiarazione una sanzione amministrativa:
    • minima di € 900 (in precedenza, € 300);
    • e dal 30% al 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro.
  • In caso di infedele dichiarazione una sanzione amministrativa:
    • minima di € 500;
    • e dal 15% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato.

Le autorità possono inoltre sequestrare una quota più elevata di denaro non dichiarato rispetto al passato:

  • in caso di omessa dichiarazione: dal 50% (in precedenza 30%) fino ad un massimo del 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro (in precedenza, il limite massimo era il 50%);
  • in caso di dichiarazione infedele (fattispecie prima non prevista): dal 25% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato. È previsto che l’importo sequestrato non può essere inferiore a € 500.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Obbligo PEC per amministratori società: MIMIT 12.03.2025

Uncategorised Posted on Fri, March 28, 2025 17:31:45

POST 46/2025

La pubblicazione resa dal MIMIT lo scorso 12.03.2025 ha fornito i primi chiarimenti in ordine dell’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dalla L. n. 207/2024.

Si fa riferimento al post precedentemente pubblicato

È stato precisato che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica non solo alle società costituite a decorrere dal 1.1.2025, ma anche a quelle già esistenti a tale data (le quali potranno comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025).

L’obbligo riguarda tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale, con l’unica esclusione delle società semplici esercenti attività agricola, i consorzi con attività esterna e le società consortili, e gli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

 Qualora l’incarico sia svolto da una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. Ancora, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

Quanto ai profili sanzionatori derivanti da un eventuale inadempimento, pur nell’assenza di una espressa previsione di legge, il Mimit ritiene applicabile la previsione generale dell’articolo 2630 del Codice civile, ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da euro 103 a euro 1.032, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Obbligo assicurativo contro il rischio catastrofale

Uncategorised Posted on Mon, March 24, 2025 15:45:06

POST 45/2025

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023 – Articolo 1, commi da 101 a 112) e il successivo decreto attuativo, prevedono che tutte le Imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro imprese ex art. 2188 codice civile, devono stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La copertura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  1. beni da assicurare: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (Immobilizzazioni materiali voce B.II n. 1), 2) e 3) Attivo Stato Patrimoniale) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ivi inclusi, i beni detenuti in locazione e/o locazione finanziaria;
  2. eventi da assicurare: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
  3. somme assicurate, limiti e franchigie: determinate in funzione della dimensione dell’impresa.

Per le polizze già esistenti che coprono i rischi catastrofali, è prevista una disposizione transitoria che consente l’adeguamento alle nuove normative a partire dal primo rinnovo utile.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo sarà tenuto in considerazione nel caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, anche in riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (articolo 1, comma 102, della Legge di Bilancio).

E’ escluso dal predetto obbligo assicurativo l’imprenditore agricolo (ex art. 2135 codice civile) per il quale resta fermo l’attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT. Rientrano nella predetta esenzione anche il florovivaismo, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il recente DM non menziona invece nell’esonero l’imprenditore ittico ex articolo 4 del Dlgs 4/2012 tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese in virtù dell’articolo 2 del Dpr 558/1999. In assenza di indicazioni contrarie, pesca e acquacoltura, sebbene assimilate al comparto agricolo, sembrano pertanto rientrare nel nuovo obbligo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto PA: prorogato al 3 giugno 2025 il termine per presentare istanza di riversamento dei crediti per Ricerca e Sviluppo indebitamente compensati.

Uncategorised Posted on Fri, March 21, 2025 10:32:28

POST 44/2025

L’articolo 19 del Dl 14 marzo 2025 n. 25 ha previsto, ancora una volta, la riapertura del termine per presentare l’istanza di riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati e già scaduta, da ultimo, lo scorso 31 ottobre 2024.

La novità normativa in questione dispone la possibilità per i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati presentando l’apposita istanza entro il prossimo 3 giugno 2025.

Con questa nuova scadenza di presentazione dell’istanza si determina anche lo “slittamento” in avanti delle scadenze delle rate per effettuare i riversamenti. La prima o unica rata è pertanto prevista in scadenza il 3 giugno 2025 mentre le successive due, in caso di versamento rateale, sono previste in scadenza il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026. Nulla cambia relativamente alle scadenze previste per le rate successive alla prima per chi ha già aderito alla sanatoria.

Tuttavia, se l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza sarà necessario riversare l’intero importo dovuto in un’unica rata entro il 3 giugno 2025.

Rimangono invece invariati i caratteri essenziali per poter accedere alla sanatoria contenuta nell’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 per i cui contenuti si rimanda al nostro precedente post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Milleproroghe: possono presentare istanza di riammissione alla “Rottamazione Quater” i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024.

Uncategorised Posted on Fri, March 21, 2025 10:31:03

POST 43/2025

Con la conversione in legge del DL 202/2024 cd. Milleproroghe è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che avevano aderito alla cd. Rottamazione quater (che riguardava i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022), decaduti alla data del 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, di essere riammessi alla definizione agevolata.

Per questi contribuenti è quindi ora possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisie limitatamente per quelle già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” solo se:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024).

Si precisa altresì che non rientrano nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. I Contribuenti in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2024 dovranno quindi continuare a rispettare le scadenze di pagamento previste dal piano originario della rottamazione per non perdere i benefici della Definizione agevolata.

Per i soggetti che rientrano tra coloro i quali possono beneficiare della riammissione è quindi possibile presentare una apposita domanda entro il prossimo 30 aprile 2025.

La domanda può essere presentata esclusivamente sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione tramite l’area riservata ovvero tramite l’area on line “pubblica” previa allegazione di una specifica documentazione di riconoscimento.

Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le quali il soggetto intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025
    oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La presentazione della domanda comporta, in capo all’Agente della Riscossione, l’immediata preclusione all’avvio di nuove azioni esecutive e all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi/ipoteche, nonché la sospensione delle azioni già in corso.

Inoltre, sempre a seguito della presentazione dell’istanza, il contribuente non sarà considerato inadempiente i fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Infine, entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata allegando i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda di riammissione.

Eventuali pagamenti effettuati durante il periodo di decadenza verranno considerati validi ed imputati alla diminuzione del debito residuo a titolo di “capitale”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Assemblee a distanza: proroga fino al 31 dicembre 2025.

Uncategorised Posted on Fri, February 21, 2025 19:00:13

POST 42/2025

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, è stato inserito un emendamento che consente la proroga per tutto il 2025 delle disposizioni emanate durante la pandemia Covid-19 per la tenuta delle assemblee societarie.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2025 le assemblee delle società non quotate potranno essere tenute “a distanza”, ovverosia tramite mezzi di audio-video comunicazione, anche se lo statuto nulla prevede in merito.

Nello specifico, entro tale data si potrà intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni previste dallo statuto, nonché svolgere assemblee anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che Presidente e Segretario – o Notaio – si trovino nello stesso luogo.

Si precisa che, come per le precedenti disposizioni, il termine del 31 dicembre 2025 riguarda la data di svolgimento dell’assemblea e non la data di mera convocazione della stessa.

Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, le relative assemblee potranno tenersi “a distanza” nelle modalità sopra indicate, anche se ciò non è espressamente previsto nello statuto.

I termini per l’approvazione restano però quelli ordinari, ovverosia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto non è prevista alcuna proroga per i termini di approvazione del bilancio (proroga peraltro non prevista neppure lo scorso anno e invece prevista in sede di prima applicazione della norma nel periodo pandemico).

Naturalmente si potrà procedere all’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2364 c. 2 e 2478 bis del codice civile.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Spese bonus edilizi anno 2024: comunicazione cessione crediti entro il 16 marzo 2025.

Uncategorised Posted on Fri, February 21, 2025 16:20:18

POST 41/2025

Il prossimo 16 marzo 2025 scade il termine per presentare la Comunicazione di cessione credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate in relazione alle spese sostenute nell’anno 2024.

Ricordiamo che la data del 16 marzo 2025 deve essere considerata come termine ultimo entro cui è possibile optare per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle spese dell’anno 2024, in quanto – a seguito delle disposizioni contenute nel DL 39/2024 – la tardiva comunicazione non può più essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis e pagamento della relativa sanzione.

Trascorso quindi questo termine, il soggetto che ha sostenuto le spese per interventi edilizi potrà utilizzare il bonus fiscale solo ed esclusivamente in dichiarazione dei redditi come detrazione d’imposta.

A tal proposito ricordiamo inoltre che le disposizioni normative introdotte nel corso dell’anno 2024 hanno previsto che nel caso di cessione del credito/sconto in fattura permangono le previgenti disposizioni in merito al numero di annualità in cui è possibile recuperare il bonus fiscale (quattro anni per superbonus, cinque per il sisma bonus e bonus barriere architettoniche, dieci per i bonus ordinari), mente nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione le spese dovranno essere obbligatoriamente detratte – per tutti gli interventi – in dieci rate annuali di pari importo.

In merito alle spese sostenute nel 2024, precisiamo che il DL 39/2024 ha introdotto la possibilità di cedere i crediti solo in relazione agli interventi per i quali alla data del 30 marzo 2024 siano state sostenute delle spese per lavori già effettuati.

Ricordiamo infine che la cessione del credito e lo sconto in fattura relative alle spese sostenute nell’anno 2025 sono possibili per gli interventi super bonus, mentre per i restanti bonus edilizi la cessione/sconto in fattura può riguardare solo le spese sostenute entro il 31.12.2024.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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