POST 47/2025
Dal 17 gennaio 2025, il D.Lgs. 211/2024 ha aggiornato le regole sul trasporto transfrontaliero di denaro contante, modificando il D.Lgs. 195/2008 per adeguarlo alla normativa europea.
Le novità riguardano la definizione di denaro contante, nuovi obblighi dichiarativi, procedure di controllo e inasprimento delle sanzioni.
Normativa in tema di trasporto transfrontaliero di denaro contante
La normativa italiana prevede specifici adempimenti in capo a chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dalla destinazione (sia all’interno che all’estero dell’Unione Europea). La normativa italiana è infatti diversa da quella europea, che richiede tali adempimenti solamente in caso di entrata o uscita dal territorio della UE.
Obbligo di dichiarazione
Anzitutto, chi trasporta oltre 10.000 euro è obbligato a presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, compilabile in due modalità:
- Online, prima del passaggio alla frontiera;
- Cartacea, direttamente al momento del passaggio in dogana.
Il mancato rispetto di questo obbligo comporta sanzioni amministrative, che aumentano in proporzione all’importo non dichiarato e, in alcuni casi, anche il sequestro.
Tipologie di “denaro contante” soggette agli obblighi
La normativa considera “denaro contante” non solo banconote e monete, ma anche altri mezzi di pagamento.
La nuova disciplina, entrata in vigore il 17 gennaio, ha ampliato la definizione di “denaro contante”, che ora comprende quattro categorie di prodotti, aumentate rispetto alle due precedentemente previste:
- Denaro contante: banconote e monete in circolazione o scambiabili con valuta corrente;
- Strumenti negoziabili al portatore: strumenti che autorizzano il portatore ad esigere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio, assegni, assegni turistici, vaglia cambiari etc.);
- Beni utilizzati come riserve ad alta liquidità, come lingotti o monete d’oro;
- Carte prepagate: carte non nominative non collegate a conti correnti bancari. Tuttavia, l’obbligo di dichiarazione è subordinato all’adozione di specifici atti delegati da parte della Commissione Europea, al momento mancanti.
Nuovo obbligo di messa a disposizione del denaro contante
Oltre alla dichiarazione, chi trasporta oltre 10.000 euro deve essere pronto a mostrarlo immediatamente su richiesta delle autorità. Non è un obbligo sistematico, ma scatta solo se specificamente richiesto durante i controlli (Circolare Agenzia Dogane 1/2025). In precedenza, tale azione non era espressamente e obbligatoriamente richiesta dalla normativa.
Denaro contante non accompagnato: precisazioni e modifiche alla disciplina
Il D.Lgs. 211/2024 introduce la definizione di “denaro contante non accompagnato”, ossia denaro contante spedito con una qualsiasi tipologia di spedizione (per esempio in un plico postale o equivalente) senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.
In passato, serviva una dichiarazione preventiva a Poste Italiane o al fornitore del servizio postale.
Ora l’obbligo sorge solo se il denaro viene scoperto durante un controllo (si veda il nuovo art. 3, comma 3, D.Lgs. 195/2008 come modificato dal D.Lgs. 211/2024), che deve essere presentata dal mittente (per il denaro in uscita) o dal destinatario (per il denaro in entrata) entro 30 giorni dal rinvenimento.
Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane richiede che tale dichiarazione vada presentata in ogni caso e non solo in caso di rinvenimento del denaro non accompagnato durante un controllo.
Trattenimento temporaneo del denaro
Altra novità introdotta alla disciplina del trasporto transfrontaliero di contante riguarda la nuova possibilità, da parte delle autorità doganali, di trattenere temporaneamente il denaro (art. 3-bis, D.Lgs. 195/2008) se:
- La dichiarazione non è stata presentata o contiene errori;
- Ci sono sospetti di uso illecito del denaro o correlato ad attività criminose, indipendentemente dall’importo.
Il trattenimento ha una durata massima di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in situazioni particolari.
Se non emergono irregolarità, il denaro viene restituito.
Sanzioni più severe
Le sanzioni per irregolarità nel trasporto di denaro contante oltre i 10.000 euro sono aumentate e ora prevedono:
- In caso di omessa dichiarazione una sanzione amministrativa:
- minima di € 900 (in precedenza, € 300);
- e dal 30% al 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro.
- In caso di infedele dichiarazione una sanzione amministrativa:
- e dal 15% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato.
Le autorità possono inoltre sequestrare una quota più elevata di denaro non dichiarato rispetto al passato:
- in caso di omessa dichiarazione: dal 50% (in precedenza 30%) fino ad un massimo del 100% dell’importo eccedente i 10.000 euro (in precedenza, il limite massimo era il 50%);
- in caso di dichiarazione infedele (fattispecie prima non prevista): dal 25% al 100% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato. È previsto che l’importo sequestrato non può essere inferiore a € 500.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso