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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Disegno di legge di stabilità 2016: assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice.

NEWS Posted on Sun, October 25, 2015 23:07:45

POST 3

Il Disegno di legge di stabilità 2016 prevede che
nei primi nove mesi del 2016 (dal 1 gennaio al 30 settembre 2016) le società
potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili o i beni mobili registrati
(auto, barche, ad esempio) beneficiando di importanti riduzioni fiscali sia ai
fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette. Sono previsti
altresì vantaggi tributari per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano,
sempre entro il 30 settembre 2016, in società semplici.

La nuova normativa, che era attesa da tempo dalle
cosiddette società di comodo e di mero godimento immobiliare/mobiliare,
consentirà a determinati beni di essere “privatizzati” e quindi di “uscire dal
regime d’impresa” con un carico fiscale meno elevato di quello ordinario.

I tratti salienti
della disciplina proposta sono i seguenti:

– i beni assegnabili o cedibili ai soci della
società sono gli immobili o i mobili registrati diversi
da quelli “strumentali per destinazione” (cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente
per l’esercizio d’impresa da parte del loro possessore): sono quindi
assegnabili o cedibili ai soci gli immobili strumentali per natura (categorie
B, C, D, E ed A10) se locati o dati in comodato o, comunque, non direttamente
utilizzati dall’impresa, gli immobili merce e gli immobili patrimonio non
utilizzati per l’esercizio di attività di impresa (es. abitazioni, terreni);

– i soci
devono risultare iscritti nel libro soci,
ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015;

– la base
imponibile
cui si applicherà la tassazione
agevolata e sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è
data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro
valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri
indicati dall’art. 9 TUIR; nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su
richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene
applicando i coefficienti moltiplicatori alla rendita risultante in catasto;

– l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura
dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei
beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere
dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in
sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei
valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del
13%;

– l’agevolazione riguarda anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente
previste si ridurranno infatti della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in
misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari,
per cui si applicheranno le regole ordinarie.

Da una prima lettura della bozza normativa, si
evince che potranno essere assegnati o ceduti con un’aliquota agevolata e, in
talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente
ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la
possibilità quindi di lasciare in vita il veicolo societario.

IN
SINTESI:
A chi è utile? Soprattutto ai soci di immobiliari non operative
e di mero godimento e con beni che incorporano forti plusvalenze fiscale
latenti. Cosa bisogna fare? Organizzare
atti di trasferimento di immobili e mobili registrati e/o atti di
trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2016 nonché’ versare
delle imposte sostitutive. Quale è la
scadenza?
Il 30 settembre 2016.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Disegno di legge di stabilità 2016: nuova possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa.

NEWS Posted on Sun, October 25, 2015 18:53:20

POST 2

I titolari di reddito d’impresa (quindi in
sintesi le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e
gli enti commerciali), qualora venisse definitivamente approvato il disegno di
legge di stabilità 2016, potranno rivalutare i beni d’impresa (materiali ed
immateriali) e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, ad eccezione degli immobili
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal
bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

La
rivalutazione dei beni in parola deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e
quindi per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nel bilancio o rendiconto relativo al 2015), per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016.

La
rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa.

Il
maggior valore attribuito ai beni rivalutati si considera riconosciuto ai fini
IRES/IRPEF ed IRAP e delle relative addizionale a decorrere dal terzo esercizio successivo quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata
effettuata, mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva
:

– del 16% per i beni ammortizzabili

– del 12% per i beni non ammortizzabili.

In altri
termini, il riconoscimento dei maggiori valori si
ha a partire dal 2018
.

Le
imposte sostitutive devono essere versate in tre
rate annuali di pari importo
, senza il pagamento
di interessi, di cui la prima anto il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta al quale la rivalutazione
si riferisce (in generale giugno 2016) e le altre rispettivamente entro giugno
2017 e giugno 2018.

Gli
importi da versare possono essere compensati
nel modello F24
.

Nel caso
di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità
estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare
dell’imprenditore dei beni oggetto della rivalutazione in data anteriore
all’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata
eseguita, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze si deve
considerare il valore ante-rivalutazione. In sostanza, nel caso
di cessione a titolo oneroso di beni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al
31 dicembre 2014 e rivalutati nel 2015, prima del 2019, il valore rivalutato di
detti beni non può essere preso come parametro di riferimento per il calcolo di
eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi.

La bozza di disegno di
legge prevede inoltre che il saldo attivo della
rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante
l’applicazione, in capo alla società che ha operato la stessa, di un’imposta sostitutiva
dell’IRES/IRPEF e dell’IRAP e delle relative addizionali, pari al 10%.

IN
SINTESI:
A chi è utile? Alle imprese che hanno interesse ad aggiornare
il valore dei propri cespiti materiali e immateriali sia ai fini civilistici
(maggiore patrimonializzazione, copertura perdite) sia ai fini fiscali
(maggiori ammortamenti futuri e possibilità di ridurre le plusvalenze future in
caso di vendita nel medio termine). Cosa
bisogna fare?
La rivalutazione opera a livello di bilancio 2015 e comporta
il pagamento di imposte sostitutive. Quale
è la scadenza?
La rivalutazione deve essere effettuata nel prossimo
bilancio (2015) e le imposte sostitutive si pagano (o cominciano a pagare, in
caso di rateizzazione) nelle scadenze delle imposte sui redditi afferenti
all’anno di imposta 2015 (giugno 2016).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Disegno di legge di stabilità 2016: nuova riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni delle persone fisiche.

NEWS Posted on Sun, October 25, 2015 16:32:10

POST 1

Il disegno di legge di Stabilità 2016 prevede
nuovamente la riapertura i termini per la rideterminazione del valore
d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati. Rispetto al passato e così come previsto nella più recente
riapertura dei termini, è confermato il raddoppio delle aliquote dell’imposta
sostitutiva da versare per perfezionare la rivalutazione: nel caso di
rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate l’aliquota
passa dal 2% al 4%; per la
rivalutazione del valore delle partecipazioni qualificate e dei terreni,
l’aliquota sale dal 4% all’8%.

IN SINTESI: A chi è utile? Alle persone fisiche, alle società semplici (non
commerciali) e agli enti non commerciali che detengono partecipazioni in
società non quotate o terreni ed intendono venderli. Cosa bisogna fare? Una perizia giurata di stima delle partecipazioni e
dei terreni con riferimento alla data del 1 gennaio 2016 e versare l’imposta
sostitutiva che si può anche rateizzare in tre rate annuali. Quale è la scadenza? In generale il 30
giugno 2016.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso