POST 15
Il nostro ordinamento tributario
prevede il regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie
quali fusioni, scissioni e conferimenti,
fatta salva la possibilità concessa dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR , di
affrancare i maggiori valori contabili iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni e costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante
l’applicazione di un imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
–
12% per maggiori valori fino a € 5.000.000;
–
14% per la parte compresa tra € 5.000.001 e €
10.000.000;
–
16% per la parte eccedente.
L’imposta sostitutiva deve essere
versata in tre rate annuali in misura pari al 30%, 40% e 30%, più interessi
sulla seconda e terza rata.
Con l’art. 15 comma 10 del D.L.
185/2008 (decreto anti-crisi) è stato introdotto, inoltre, il regime così detto
“derogatorio”, che consente di assoggettare ad imposta sostitutiva del 16% i
maggiori valori emersi da operazioni straordinarie ed allocati su attività
immateriali quali avviamento e marchi, ottenendo al contempo la possibilità di ammortizzare
i maggiori valori in 10 anni, anziché in 18, così come ordinariamente previsto
dall’art. 103 del TUIR.
In questo caso l’imposta
sostitutiva del 16% deve essere versata, in un’unica soluzione, entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso
del quale è stata posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati
a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d’imposta in
cui viene versata l’imposta sostitutiva, mentre con riferimento agli
ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire del
periodo d’imposta successivo.
Il disegno di legge di Stabilità
2016 interviene sul citato regime “derogatorio”, prevedendo per le operazioni
straordinarie poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015, e quindi a valere dal 2016, la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di ammortamento dei maggiori
valori affrancati relativi a marchi ed avviamento.
In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire
dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori di avviamento
e marchi, versando l’imposta sostitutiva del 16%, entro il 16 giugno 2017. I
valori affrancati saranno, quindi, riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017,
mentre dal 2018 potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in
misura pari ad un quinto anziché un decimo.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Montebelluna