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Il disegno di legge di stabilità
2016, nella sua versione aggiornata dopo la recente approvazione del Senato,
prevede la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore
individuale, che alla data del 31
ottobre 2015 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione
(ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione degli stessi dal regime
d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).
L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge
all’imprenditore individuale (ma, lo
ricordiamo, esiste nel disegno di legge in commento, una disposizione
agevolativa anche per l’assegnazione/cessione ai soci di immobili strumentali
per natura di proprietà di società di persone e di capitali).
L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e
quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C,
D, E e A10) ovvero per destinazione
(cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non
appartengono alle sopraindicate categorie catastali)
L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata,
che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria
(aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore
normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. A
tale proposito, il rinvio alle norme in materia di assegnazione agevolata
applicabile alle società, dovrebbe consentire, per determinare la base
imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, di utilizzare, in luogo del
valore normale, il valore catastale degli immobili.
L’ambito temporale: i beni immobili possono essere
estromessi, mediante opzione da esercitarsi entro il 31 maggio 2016, se posseduti alla data del 31 ottobre 2015 e con il pagamento
entro il 30 novembre 2016 del 60% dell’ammontare dell’imposta e del
rimanente 40% entro il 16 giugno 2017.
Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili
strumentali, l’estromissione può sfruttare il regime di esenzione di cui
all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. Ai fini però dell’applicazione
della cosiddetta “rettifica alla detrazione IVA” è necessario verificare
attentamente l’effettuazione nel decennio precedente di spese incrementative
sull’immobile.
Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia