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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Disegno di legge di stabilità 2016: modifiche alla tassazione immobiliare IMU e Tasi.

NEWS Posted on Tue, November 24, 2015 20:47:07

POST 29

Il disegno di legge di stabilità sta seguendo il suo iter parlamentare per l’approvazione definitiva. Il Senato, con un maxi-emendamento, ha apportato modifiche anche nell’ambito della tassazione locale IMU e TASI.

Abitazione principale:

Viene confermata l’esenzione da Imu e Tasi per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Comodati a parenti:

Vengono esentate dai tributi anche le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta, i quali le destinano a loro abitazioni principali, a condizione che:

– il contratto di comodato sia registrato;

– il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile a propria abitazione principale;

– il comodante non possegga altra abitazione in Italia;

– l’unità immobiliare non rientri nelle categorie catastali di lusso (A1, A8 e A9).

L’agevolazione si applica anche agli immobili concessi in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta che in linea collaterale.

Viste le condizioni poste dal legislatore la norma agevolativa sui comodati sarà applicabile a pochissimi casi.

Cooperative edilizie:

Sono esentate dai tributi le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

Locazioni a canone concordato:

Le imposte IMU e TASI, determinate in base alle aliquote stabilite dal comune, sono ridotte del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

Delibere comunali:

La norma mantiene valide le delibere comunali in materia di tributi locali approvate successivamente al 30 luglio 2015 (termine originariamente previsto per la pubblicazione e relativa efficacia delle delibere IMU e TASI da parte del Comune) ma comunque entro il 30 settembre 2015.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



IVA: altre novità contenute nel disegno di legge di stabilità per l’anno 2016

NEWS Posted on Tue, November 24, 2015 01:28:22


POST 28

Il Senato ha approvato il maxiemendamento che ha riscritto il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016, che approda così alla Camera. Il maxiemendamento, oltre ad accorpare in un unico articolo il contenuto dei precedenti 52, ha apportato alcune modifiche al testo in precedenza depositato in Senato. Nel presente post continuiamo l’analisi delle novità contenute nel ddl (si vedano anche i precedenti post 8 e 16).

Aumento aliquote iva: nuova decorrenza

Viene confermato lo slittamento dell’aumento dell’aliquote iva originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2016. Secondo la legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 190/2014) gli aumenti avrebbero dovuto essere i seguenti:

aliquota iva 10%: dal 1° gennaio 2016, 12%; dal 1° gennaio 2017, 13%;

aliquota iva 22%: dal 1° gennaio 2016, 24%; dal 1° gennaio 2017, 25%; dal 1° gennaio 2018, 25,5%.

Ora invece viene stabilito che per il 2016 le aliquote non cambieranno, mentre dal 1° gennaio 2017 l’aliquota ridotta del 10% passerà al 13%, mentre l’aliquota ordinaria passerà dal 22% al 24% e dal 1° gennaio 2018 sarà innalzata al 25%.

Aliquota iva pellet

Altra novità riguarda l’Iva applicata sul pellet. La legge 190/2015 aveva aumentato, a partire del 1° gennaio 2015, l’aliquota iva sul pellet dalla misura ridotta del 10% a quella ordinaria del 22%. Il ddl stabilità per l’anno 2016, così come presentato al Senato preveda il ripristino dell’iva ridotta (dal 1° gennaio 2016). La riscrittura del ddl stabilità ad opera del maxiemendamento ha eliminato tale riduzione. Pertanto l’aliquota Iva relativa al pellet rimane del 22%.

Nuova aliquota del 5%

Viene prevista l’introduzione di una nuova aliquota iva agevolata pari al 5%, che si applicherà alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Tra le prestazioni oggetto di agevolazione – in presenza delle condizioni soggettive succitate – vi sono:

prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere;

prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

L’aliquota agevolata troverà applicazione in relazione alle operazioni poste in essere in forza di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016.


Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia