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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di stabilità 2016: confermata la possibilità di ammortizzare in 5 anni gli avviamenti e i marchi affrancati nell’ambito di operazioni straordinarie.

NEWS Posted on Tue, December 29, 2015 12:56:25

POST 54

Con l’approvazione definitiva
della Legge di stabilità 2016 è stata confermata la possibilità di ridurre a 5 anni (anziché i 10 previsti
in precedenza) il periodo di ammortamento dei maggiori valori attribuiti ad
avviamento e marchi nell’ambito di operazioni straordinarie poste in essere a
partire dal 2016
(per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) ed affrancati fiscalmente con il cosiddetto “regime derogatorio”,
mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%.

Si ricorda che i maggiori valori
assoggettati a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d’imposta
in cui viene versata l’imposta sostitutiva, mentre con riferimento agli
ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire del
periodo d’imposta successivo.

In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire
dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori di avviamento
e marchi, versando l’imposta sostitutiva del 16% entro il 16 giugno 2017. I valori
affrancati saranno riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017, mentre dal 2018
potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in misura pari ad
un quinto.

Per ulteriori approfondimenti si
rinvia al Post 15.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



Legge di Stabilità 2016: modifica dei termini di accertamento imposte sui redditi e IVA.

NEWS Posted on Tue, December 29, 2015 10:43:25

POST 53

Uno degli emendamenti alla Legge
di Stabilità apporta rilevanti modifiche alla vigente disciplina dei termini
per l’accertamento delle imposte dirette (articolo 43 del DPR n. 600/1973) e dell’IVA
(articolo 57 del DPR 633/1972).

In primo luogo il legislatore ha
eliminato, sia relativamente alle imposte dirette sia relativamente all’IVA, la
norma che prevedeva il raddoppio dei termini per l’accertamento nel caso di una
violazione che comportasse l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari
previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

L’eliminazione del raddoppio dei
termini per le violazioni aventi rilevanza anche penale è stata tuttavia
compensata dall’estensione dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle
imposte dirette e segnatamente:

a) è stato allungato di un anno il
termine ordinario di accertamento, dal 31 dicembre del quarto anno al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione;

b) è stato allungato di due anni,
dal 31 dicembre del quinto anno al 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, il termine per
l’accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di
dichiarazione nulla (la previsione è stata estesa anche al caso della
dichiarazione IVA nulla).

Le norme novellate si applicano:

a) alle varie imposte/tributi per
cui esiste un rinvio ai fini dell’accertamento ai fini delle imposte sui
redditi (Irap, imposte addizionali, imposte sostitutive, etc).

b) agli avvisi relativi al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi
successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Restano invece fermi i termini
speciali previsti da specifiche norme dell’ordinamento ed in particolare:

a) relativamente alle
disponibilità detenute in paradisi fiscali per i quali il contribuente ha
violato gli obblighi di dichiarazione, posto che l’articolo 12, comma 2° del DL
78/2009 prevede il raddoppio dei termini previsti ordinariamente, l’Agenzia
potrà procedere alla rettifica dei redditi entro il 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31
dicembre del quattordicesimo in caso di omessa dichiarazione;

b) relativamente all’atto di
recupero dei crediti di imposta trova applicazione la previsione di cui
all’articolo 27 del DL 185/2008 che sancisce che l’accertamento deve essere
notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del
relativo utilizzo.

Un’ulteriore novità introdotta
alla Camera sul fronte controlli prevede che, in caso di violazioni penali
(anche comuni) da cui possa derivare un provento illecito, gli inquirenti dovranno
informare immediatamente l’Agenzia delle Entrate affinché proceda al relativo accertamento
tributario.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Legge di Stabilità 2016: rateazione debiti tributari.

NEWS Posted on Tue, December 29, 2015 10:40:44

POST 52

Con un emendamento alla Legge di
Stabilità il Legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti
decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di
accertamenti con adesione e con acquiescenza (ma per ragioni di ordine
sistematico dovrebbero rientrarvi tutti gli istituti contemplati dal D.Lgs.
218/97), di essere riammessi alla dilazione.

Il beneficio:

a) spetta ai contribuenti
decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;

b) è limitato al solo versamento
delle imposte dirette (con esclusione quindi di IVA, imposta di registro,
imposta di successione, etc);

c) è condizionato alla ripresa,
entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

A seguito dell’adesione al nuovo
piano di dilazione l’Agenza delle Entrate:

a) ricalcola le rate dovute
tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a
ruolo, e provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;

b) non può avviare nuove azioni
esecutive.

La norma stabilisce, tuttavia, la
non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a
seguito del predetto calcolo. Sembrerebbe quindi essere esclusa la possibilità
di chiedere il rimborso o di compensare quanto già pagato dal contribuente a
titolo di aggi di riscossione, di interessi da dilazione dei ruoli, di
interessi di mora e di sanzione in caso di mancato pagamento nei termini di una
delle rate del piano.

La decadenza dal “nuovo” piano di
dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate, pure non
consecutive.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso