POST 52
Con un emendamento alla Legge di
Stabilità il Legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti
decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di
accertamenti con adesione e con acquiescenza (ma per ragioni di ordine
sistematico dovrebbero rientrarvi tutti gli istituti contemplati dal D.Lgs.
218/97), di essere riammessi alla dilazione.
Il beneficio:
a) spetta ai contribuenti
decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
b) è limitato al solo versamento
delle imposte dirette (con esclusione quindi di IVA, imposta di registro,
imposta di successione, etc);
c) è condizionato alla ripresa,
entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
A seguito dell’adesione al nuovo
piano di dilazione l’Agenza delle Entrate:
a) ricalcola le rate dovute
tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a
ruolo, e provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo;
b) non può avviare nuove azioni
esecutive.
La norma stabilisce, tuttavia, la
non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a
seguito del predetto calcolo. Sembrerebbe quindi essere esclusa la possibilità
di chiedere il rimborso o di compensare quanto già pagato dal contribuente a
titolo di aggi di riscossione, di interessi da dilazione dei ruoli, di
interessi di mora e di sanzione in caso di mancato pagamento nei termini di una
delle rate del piano.
La decadenza dal “nuovo” piano di
dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate, pure non
consecutive.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso