POST 55
Con l’approvazione definitiva della Legge di stabilità 2016 è stata confermata la possibilità per l’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2015 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).
In sintesi, la norma consente all’imprenditore individuale (ma, lo ricordiamo, esiste una disposizione agevolativa anche per l’assegnazione/cessione ai soci di immobili strumentali per natura di proprietà di società di persone e di capitali) di trasferire alla sfera privata gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali); il tutto con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto (il pagamento deve avvenire entro il 30 novembre 2016 del 60% dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2017). Il rinvio alle norme in materia di assegnazione agevolata applicabile alle società, dovrebbe consentire, per determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, di utilizzare, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al post n. 27.
Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia