POST 73
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto ai commi 91 e seguenti il cd. super ammortamento. Tale previsione
consente alle imprese ed ai professionisti di effettuare ai fini fiscali una
maggiorazione del 40% del costo di acquisto sostenuto per investimenti posti in
essere dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (si vedano post 6 e 56).
Tale previsione è estesa anche all’acquisto di autovetture. La stessa rende
quindi maggiormente appetibile l’investimento in nuovi automezzi per le aziende
e professionisti fino ad ora limitate da prospettive di deducibilità dei costi
sostenuti poco “allettanti”.
Grazie al super ammortamento infatti viene a modificarsi la soglia di
rilevanza fiscale del costo sostenuto che in virtù della predetta maggiorazione
del 40% passa:
–
da euro 18.076 ad euro 25.306 per i professionisti e per
le imprese che acquistano ma non assegnano l’auto ad un dipendente (si ricorda
che la predetta soglia non vige qualora l’auto sia assegnata ad un dipendente/amministratore);
–
da euro 25.822 ad euro 36.151 per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
L’aumento delle soglie sopra descritte (previste dal comma 92 con specifico
richiamo all’aumento al 40% delle limitazioni di cui all’articolo 164 comma 1
lettera b. del TUIR) non è stato seguito da un pari aumento delle percentuali
di deducibilità dei costi che rimangono pertanto invariate e che sono:
–
20% per le quote di ammortamento annuo delle auto acquistate da professionisti
e da imprese senza assegnazione a dipendenti (tenuto conto delle soglie fiscalmente
rilevanti sopra descritte);
–
70% per le quote di ammortamento annuo delle auto aziendali date in uso
promiscuo ai dipendenti (senza limiti relativi a soglie fiscalmente rilevanti);
–
80% per le quote di ammortamento annuo delle auto acquistate da agenti e
rappresentanti di commercio (tenuto conto delle soglie fiscalmente rilevanti
sopra descritte).
I predetti limiti di deducibilità non si applicano a quegli automezzi
utilizzati per lo svolgimento proprio dell’attività di impresa (ad esempio i
taxi).
In estrema sintesi i maggiori costi deducibili passano:
–
da euro 3.615 a euro 5.061 per l’acquisto di autovetture da parte di professionisti e di
imprese senza assegnazione a dipendenti/amministratori;
–
da euro 20.658 a euro 28.921 per l’acquisto di
autovetture da parte di agenti e rappresentanti di commercio.
Per quanto riguarda le auto in leasing, il 40% si
ripartisce in funzione del periodo massimo di deduzione dei canoni (24 mesi per
le auto a deduzione integrale e connesse a benefit ai dipendenti – 48 mesi per
le auto aziendali non assegnate e quelle degli agenti e rappresentanti di
commercio).
Si ricorda in ultimo che l’ammortamento scatta dalla
messa in uso del bene e per i leasing con la consegna/collaudo del bene.
Luca Zannoni
e Alberto Simonetti
Dottori Commercialisti – Studio EPICA – Treviso