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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Collaborazioni coordinate e continuative caratterizzate da etero-organizzazione: nuove disposizioni.

NEWS Posted on Mon, February 15, 2016 22:45:50

POST 77

Come ormai ben noto, a far data dal 1 gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni di cui all’art. 2 del D.lgs 81/2015 riguardanti l’applicazione della disciplina del rapporto subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative caratterizzate da etero- organizzazione.

L’etero-organizzazione si concretizza, secondo l’art. 2 c. 1 del D.lgs 81/2015 nel momento in cui siano presenti contemporaneamente i seguenti tre indici di subordinazione:

• Prestazione esclusivamente personale

• Continuativa

• Organizzata dal committente, anche per quanto riguarda tempi e luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 3 del 1 febbraio 2016, ha specificato che:

• “prestazioni di lavoro esclusivamente personali“: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;

• “continuative“: il ripetersi delle prestazioni in un determinato arco temporale che porti ad una reale utilità.

Pertanto qualora un collaboratore esegua le proprie prestazioni in via esclusivamente personale e continuativa all’interno di un’organizzazione aziendale con l’obbligo del rispetto di determinati orari di lavoro, presso locali individuati dal committente, si profila un rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che scattano gli obblighi relativi all’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, legali, retributivi, di sicurezza, di tutela dei licenziamenti, dando luogo al rimborso di tutte le differenze economiche scaturenti dall’applicazione del CCNL di riferimento e dall’inquadramento previdenziale a far data dall’instaurazione del rapporto di collaborazione.
Oltre alle sanzioni relative alle comunicazioni obbligatorie in materia di collocamento.

Le disposizioni sopra indicate sono da considerarsi applicabili a tutte le tipologie di collaborazione parasubordinata in corso, comprese pertanto anche le collaborazioni sottoscritte prima del 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto, sia a progetto (valide fino alla scadenza naturale del contratto) sia le co.co.co con pensionati di vecchiaia.

Restano esclusi dai parametri di etero-organizzazione : i professionisti iscritti ad albi, gli amministratori e sindaci di società, le collaborazioni regolamentate da CCNL, le collaborazioni a favore di società sportive dilettantistiche.

In vista delle preannunciate campagne ispettive è pertanto opportuno valutare la reale condizione dei contratti parasubordinati presenti in azienda, comprese le co.co.co. prive di progetto instaurate con i pensionati di vecchiaia e i co.co.pro. sottoscritti ante 25 giugno 2015, ed eventualmente valutare di aderire alla sanatoria prevista per tutte le collaborazioni parasubordinate o in regime di partita iva, anche cessate, che si volessero stabilizzare nell’anno in corso procedendo ad un’assunzione dei lavoratori interessati con fruizione dei benefici contributivi biennali previsti dalla legge di Stabilità 2016.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro – Studio Epica – Treviso



Bilancio consolidato: novità 2016

NEWS Posted on Mon, February 15, 2016 11:01:07

POST 76

Il D.lgs. 139 del 18 agosto 2015,
in attuazione della direttiva europea 34/2013, oltre alle novità inerenti il
bilancio di esercizio, ha introdotto alcune modifiche normative in tema di bilancio
consolidato. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare, a partire dai bilanci relativi all’esercizio
2016.

La modifica più rilevante
riguarda l’innalzamento delle soglie di esonero dalla predisposizione del
consolidato, previste dal comma 1 dell’art. 27 del D.lgs 127/1991. In base alle
nuove norme, a partire dal 2016, non devono redigere il consolidato le
imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:


20
milioni di Euro di attivo patrimoniale;


40
milioni di Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;


250
dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Ai sensi del novellato comma 2
dell’art. 27 del citato decreto, però, tale esonero non si applica se
l’impresa controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico
, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs
39/2010 (società quotate, banche, assicurazioni, SIM, SGR, etc.). Nella precedente formulazione, invece,
l’obbligo di redazione del consolidato sussisteva, a prescindere dal superamento
dei limiti quantitativi, solo se la controllante o una delle controllate aveva
emesso titoli quotati in borsa.

Per quanto riguarda la
possibilità di escludere dal consolidamento le imprese controllate per mancanza
di informazioni tempestive, o senza spese sproporzionate, il nuovo art. 29 del
D.lgs 127/1991 ne prevede l’applicabilità solo in casi eccezionali.

Le modifiche in merito alla
composizione, alle modalità di redazione del consolidato ed al contenuto della
nota integrativa riprendono, invece, le novità introdotte in tema di bilancio
di esercizio (si rinvia al Post 40), ivi compreso l’obbligo di redazione del
rendiconto finanziario.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna