POST 95

La Legge di Stabilità
2016 ha introdotto uno speciale regime agevolativo per tutti gli imprenditori
individuali che volessero, entro il prossimo 31 maggio, estromettere l’immobile
destinato all’esercizio dell’impresa per farlo rientrare nella loro sfera
privata purché lo stesso risulti posseduto
(non rientrano pertanto i beni in leasing non ancora riscattati) alla data del
31 ottobre 2015.

L’agevolazione
consiste in una estromissione del fabbricato strumentale da parte dell’imprenditore
individuale attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e
dell’IRAP pari all’8%
sulla differenza tra il valore di mercato o catastale e
il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile (si veda post n.55).

Relativamente
alle modalità con cui effettuare l’opzione per il regime agevolato si ricorda
che l’Agenzia delle Entrate ha da tempo dato rilevanza, ai fini del
perfezionamento della stessa, al comportamento concludente messo in atto dal
contribuente che nel caso di specie si realizza attraverso le seguenti
metodologie:

– annotazione, entro il 31 maggio 2016, dei dati dell’operazione
(valore dei beni estromessi ed imposta sostitutiva) nella contabilità e
successiva indicazione della stessa nell’apposito quadro nel modello Unico
relativo alla dichiarazione dei redditi 2016 da presentare entro il 30
settembre 2017 [si veda in tal senso la risoluzione AE n. 82/E/2009];

– versamento dell’intera imposta sostitutiva che deve essere versata
per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per il restante 40% entro il 16 giugno
2017 [si veda in tal senso la risoluzione AE n. 228/E/2009].

Resta inteso
che la corretta indicazione in contabilità e successivamente in dichiarazione a
cui non fosse seguito il versamento dell’imposta non determinerà la perdita di
efficacia dell’opzione ma comporterà la necessaria iscrizione a ruolo della
stessa per mancato versamento.

Così come il
corretto versamento a cui non facesse seguito l’indicazione in dichiarazione non
inficerà l’efficacia dell’opzione, per via dell’oggettivo comportamento concludente,
ma dovrà essere comunque “sanato” attraverso la presentazione di una
dichiarazione integrativa.

Sotto il
profilo operativo si ricorda che l’immobile estromesso si considera detenuto dall’imprenditore
individuale fin dal 1^ gennaio 2016 e quindi se il fabbricato è stato locato
nel periodo successivo a tale data i documenti relativi agli eventuali canoni
di locazione corrisposti con IVA devono essere necessariamente oggetto di una
nota di variazione per rettificare l’imposta. L’estromissione andrà poi
segnalata, entro 20 giorni, all’ufficio del registro che provvederà a liquidare
la maggiore imposta di registro sul valore del contratto che passa dal 1% al
2%.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso