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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Agevolazione prima casa anche per chi è già proprietario di altra abitazione: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Fri, April 15, 2016 09:48:46

POST 97

1.
Applicazione imposte ridotte “prima casa”

La legge di stabilità 2016 ha previsto che si può
avvalere dell’agevolazione prima casa anche il contribuente che sia già
proprietario di un’abitazione acquistata con la stessa agevolazione, a
condizione che la vecchia abitazione precedentemente acquistata sia alienata
entro un anno dal nuovo acquisto.

A seguito dei
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate possiamo evidenziare che la
nuova disciplina si applica agli atti di acquisto:

– soggetti all’imposta
proporzionale di registro (ai quali è pertanto applicabile l’imposta di
registro pari al 2 per cento nei casi “ordinari” oppure all’1,5% nel caso di
acquisto mediante leasing abitativo);

– soggetti ad iva (ai
quali è pertanto applicabile l’aliquota iva pari al 4%);

– a titolo gratuito,
derivanti quindi da donazione o da successione (ai quali è pertanto applicabile
la riduzione dell’imposta ipotecaria e catastale alla misura fissa pari a 200
euro).

Si ricorda che nell’atto
di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo
immobile in regime agevolato, dovrà risultare l’impegno a vendere entro l’anno
l’immobile preposseduto.

2. Credito imposta
acquisto prima casa

L’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che il credito di imposta spetta anche nel caso in cui l’acquisto
della nuova abitazione preceda la vendita dell’immobile già acquistato con
l’agevolazione prima casa (che deve in ogni caso essere alienato entro un anno
dal nuovo acquisto).

All’atto di acquisto
del nuovo immobile con le agevolazioni prima
casa il contribuente potrà quindi fruire del credito di imposta
per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto, nel limite, in ogni caso,
dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposte in
occasione dell’acquisizione dell’immobile preposseduto.

3.
Decorrenza delle nuove disposizioni

Si ricorda infine che le nuove
disposizioni sono applicabili a tutti gli atti posti in essere a partire dal
1°gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data, non può dunque essere
richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a
quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può
essere riconosciuto un credito d’imposta.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Disciplina dei finanziamenti soci infruttiferi: i chiarimenti dell’Associazione italiana dei Dottori Commercialisti.

NEWS Posted on Fri, April 15, 2016 09:42:19

POST 96

L’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti con la recente norma di comportamento n. 194 ha analizzato la disciplina fiscale e civilistica applicabile ai finanziamenti erogati dal socio alla società.

Preliminarmente l’AIDC ha rilevato che la finalità dell’articolo 46 del TUIR (il quale prevede una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla società ove della scritture contabili non risulti un diverso titolo) non è di stabilire la fruttuosità o infruttuosità del versamento del socio ma solamente di qualificare la natura di tali somme (debito ovvero voce di patrimonio netto per la società ricevente).

Da tale assunto l’AIDC deriva pertanto che, per stabilire se il mutuo concesso dal socio abbia natura onerosa o meno, debba farsi unicamente riferimento alla disciplina civilistica e precisamente all’articolo 1815 del codice civile, il quale, stabilisce che, salvo diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere gli interessi del mutuo, presumendo così l’onerosità dello stesso. La prova della diversa volontà delle parti richiamata dall’articolo 1815 c.c. può tuttavia essere fornita, anche ai fini fiscali, con qualunque mezzo di prova contraria tra cui l’AIDC individua i seguenti documenti: scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica, atto pubblico, scrittura priva in qualunque forma, delibera assembleare o dell’organo amministrativo, copia ordini di bonifico con causale “finanziamento infruttifero soci”, informativa di bilancio.

L’AIDC ritiene pertanto che, solamente a seguito dell’accertamento dell’onerosità del mutuo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1815 del codice civile, trovano applicazione, salvo prova scritta contraria, le ulteriori prescrizioni poste dagli articoli 45 e 89 del TUIR in materia di percezione, competenza e misura degli interessi del finanziamento.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso