POST 103
La legge di Stabilità 2016 prevede che “ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo
corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione
all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici
delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento
dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote
costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi”.
L’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che:
1) ai fini della detrazione ed in
applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA
avvenga nel periodo di imposta 2016;
2) l’iva versata in acconto
nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile perché la
norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31
dicembre 2016”;
3) la detrazione è riconosciuta
indipendentemente dalla data di fine lavori dell’immobile, e pertanto anche
trascorsi i cinque anni dal termine, purché naturalmente l’impresa manifesti
espressamente l’opzione per l’assoggettamento ad iva della cessione;
4) è possibile fruire dell’agevolazione anche nel
caso in cui l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in
locazione l’unità abitativa.
Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso