POST 114
La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 4615/2016 si è pronunciata sul tema della deducibilità degli
interessi passivi afferenti a finanziamenti concessi da terzi, stabilendo che,
a tal fine, è necessario che il
contribuente esibisca il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto in
data certa, dal quale sia rilevabile il saggio degli interessi applicati.
La Suprema Corte nella
fattispecie decisa non ha ritenuto infatti sufficiente, ai fini della prova
della sussistenza del contratto di finanziamento e della conseguente
deducibilità dei relativi interessi, l’esistenza di un rapporto di conto
corrente tra la finanziata e la finanziante.
La pronuncia della Corte non fa
dunque che rendere ancora più opportuno formalizzare i finanziamenti, che siano
finanziamenti soci o finanziamenti di terze parti, con un contratto scritto che
contenga tutti gli elementi essenziali dell’operazione (tra cui il saggio
d’interesse, le modalità di calcolo ed i termini di restituzione) ed al quale
attribuire data certa (anche mediante scambio di corrispondenza via PEC).
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso