POST 117

Il Decreto legge n. 59 del 3
maggio 2016 ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese e di
accelerazione del recupero credito.

Una prima importante novità
introdotta dal decreto riguarda l’introduzione, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 2786 c.c., della possibilità per gli imprenditori iscritti nel
registro delle imprese di costituire un pegno
non possessorio a garanzia di crediti inerenti all’esercizio dell’impresa
.

Il pegno non possessorio può
essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (per
esempio un macchinario) e non richiede per il suo perfezionamento la consegna
al creditore del bene che, pertanto, rimane nella disponibilità del debitore
che può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo e persino alienarlo
(ove non diversamente stabilito dal contratto).

Il contratto costitutivo del
pegno deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto e deve indicare il
credito garantito e l’importo massimo garantito mentre il pegno si costituisce
esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso
l’Agenzia delle entrate (cd. “Registro dei pegni non possessori”). Dalla data
dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi.

L’iscrizione del pegno ha durata
di dieci anni, rinnovabili prima della scadenza.

Una seconda novità prevista dal
decreto concerne la possibilità di
garantire un finanziamento mediante trasferimento di un bene immobile
sospensivamente condizionato
(cd. Patto marciano).

Si stabilisce in particolare che,
per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese,
qualora il bene posto a garanzia sia costituito da un immobile (che non può
essere la residenza dell’imprenditore, del coniuge o parenti e affini fino al
terzo grado) è consentito stipulare un contratto di cessione del bene la cui
efficacia è condizionata all’inadempimento del debitore e dove il valore di
cessione è determinato da un terzo indipendente.

Qualora inoltre il valore del
bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo ed alla spese di
trasferimento il creditore dovrà corrispondere al debitore la differenza tra i
due valori mentre qualora la valore del bene sia inferiore, il debitore non
dovrà corrispondere nulla al creditore.

Il Legislatore ha anche stabilito
l’entità dell’inadempimento idoneo ad azionare il patto marciano e
segnatamente:

a) nel caso di rimborso del
finanziamento tramite rate mensili quando il mancato pagamento si protragga per
oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate;

b) nel caso di restituzione in
un’unica soluzione o con periodi di rateizzazione superiori al mese quando
siano trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.

E’ stabilito infine che il perito
terzo che deve procedere alla stima del bene sia nominato dal presidente del
tribunale del luogo ove si trova l’immobile su istanza del creditore e che il
debitore ha la facoltà di contestare la stima effettuata senza tuttavia che la
contestazione sospenda gli effetti del patto marciano.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso