POST 119
L’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 17/2016, con una interpretazione di favor per il contribuente, ha
chiarito le modalità di calcolo delle sanzioni in caso di decadenza della
dilazione degli avvisi bonari.
Preliminarmente va precisato che
la definizione degli avvisi bonari si perfeziona con il pagamento non della
prima ma dell’ultima rata con la conseguenza che sia l’omesso versamento della
prima rata sia di una rata successiva (se l’inadempienza si protrae oltre il
trimestre) causano la decadenza dalla dilazione ma pure dalla definizione (cfr.
articolo 15 ter, comma 1 del DPR 602/73: “…il
mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a
titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”).
L’Agenzia tuttavia, dopo avere
affermato che l’omesso versamento della prima rata cagiona il disconoscimento
“pieno” della definizione, chiarisce che, con riguardo invece al pagamento di
rate diverse dalla prima le sanzioni e
gli interessi devono essere applicati unicamente sul residuo importo dovuto a
titolo d’imposta e non sull’intera imposta inizialmente dovuta.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso