POST 127

Con
l’emanazione del provvedimento n. 2016/97991 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che nei
prossimi mesi procederà ad inviare delle “comunicazioni di anomalia” per alcuni
di quei Contribuenti che hanno percepito indennità di fine rapporto (il TFR per
i lavoratori dipendenti e il TFM per gli amministratori di società), superiore
al milione di euro.

Si ricorda che tali indennità, in forza della deroga introdotta
dall’articolo 24 comma 31 del DL n. 201/2011 (cd. “Manovra Monti”), sono soggette non più a tassazione separata
(come previsto dall’articolo 17 comma 1 lett. a) e c) del TUIR) bensì a
tassazione ordinaria per la parte
eccedente il milione di euro
con
riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è
sorto a decorrere dal 1^ gennaio 2011
” ovvero con effetto retroattivo.

L’agenzia ha
reso noto che tali anomalie sono emerse in seguito all’esame dei dati
dichiarati dai percipienti e di quelli comunicati dai sostituti di imposta che
hanno erogato agli stessi le indennità di fine rapporto ed altre indennità
equipollenti.

Gli Uffici
competenti provvederanno dunque, in attuazione delle previsioni contenute
nell’articolo 1 comma 634-636 della legge di Stabilità 2015, a comunicare la
presenza di anomalie ai contribuenti interessati a mezzo Raccomandata A/R.

La predetta
comunicazione conterrà:

a)
numero di Protocollo R.U.;

b)
dati presenti in anagrafe tributaria riferibili alle indennità e ai
compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di
un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa
nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto;

c)
estremi del modello di dichiarazione presentato nel quale non risultano
dichiarati in tutto o in parte le indennità percepite;

d)
importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente
omesso, nonché le ritenute operate dal sostituto sulla quota di indennità
erroneamente assoggettata a tassazione separata da utilizzare come ritenute a
titolo d’acconto della tassazione ordinaria dovuta.

I
contribuenti che venissero raggiunti dalla predetta comunicazione potranno, anche
per tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica,
richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di
una email all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate
riportato nella comunicazione stessa.

Qualora
le “contestazioni” mosse dall’Ufficio risultassero fondate è data facoltà al
Contribuente, che intende regolarizzare la propria posizione, di avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso
di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso