POST 140

Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 160/2016 del
dl Enti locali n. 113/2016 avvenuta lo scorso 20 agosto 2016 vengono
ufficialmente riammessi al pagamento rateale quei contribuenti decaduti dal
beneficio nei confronti di Equitalia.

Nello
specifico la nuova previsione normativa consente a tutti i contribuenti
decaduti dal pagamento rateale delle cartelle di Equitalia con data antecedente
al 1^ luglio 2016 di richiedere nuovamente una dilazione dei versamenti senza
avere l’obbligo di versare integralmente le rate scadute all’atto della
domanda.

La
possibilità di accedere ad un nuovo piano di rateizzazione è estesa inoltre anche
ai debitori decaduti in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1^ luglio
2016 dei piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che hanno aderito alla
definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi
atti. Anche per questi contribuenti è ammessa la presentazione di una domanda
contente la richiesta di accesso ad un nuovo piano di rateizzazione ancorché vi
siano delle rate scadute e non ancora saldate.

In entrambi
i casi la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 20
ottobre ed in questo modo chi farà richiesta potrà essere ammesso ad un nuovo piano
di rateizzazione sino ad un massimo di 72 rate.

Si decade dal beneficio nel caso in cui il
contribuente manchi di pagare due rate anche non consecutive.

Dopo il 20 ottobre 2016 il contribuente decaduto può essere
riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a
condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della
domanda.

Con
l’entrata in vigore del decreto viene infine estesa da 50 mila a 60 mila euro
la soglia delle somme iscritte a ruolo oltre la quale la rateizzazione può
essere concessa solo qualora il contribuente documenti la temporanea situazione
di obiettiva difficoltà.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso