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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Assegnazioni, effetti in capo ai soci: il cosiddetto “sottozero” per i soci di società di persone.

NEWS Posted on Sun, September 18, 2016 23:22:31

POST 145

Nelle società di persone (ma anche nelle
società di capitali che abbiano optato per la tassazione ex articoli 115 e 116
del TUIR), l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per
trasparenza
determina, per i soci, l’irrilevanza dell’importo già
assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell’imposta
sostitutiva relativa all’assegnazione agevolata.

La Circolare 37/E, emanata venerdì 16
settembre 2016, precisa che anche nelle società di persone potrebbe verificarsi
in capo al socio l’ipotesi in cui il valore normale/catastale del bene
assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva
dalla societ
à.

Questo differenziale negativo (cosiddetto “sottozero”) è tassato con le regole ordinarie
che prevedono la sua qualificazione come utile ai sensi dell’articolo 47, comma
7, del TUIR, eventualmente tassabile separatamente, se ne ricorrono i
presupposti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera l, del TUIR.

La medesima tassazione in capo al socio
potrebbe verificarsi, peraltro, anche nel caso in cui l’assegnazione sia
effettuata da società in contabilità semplificata, non essendo prevista
una specifica deroga in tal senso dalle norme del TUIR. Si tratta anche in
questo caso di un reddito che assume la natura di utile.

Al riguardo, si precisa che il costo fiscale
della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve essere
determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’articolo
68, comma 6 del TUIR.

Tale articolo, va
ricordato, prevede che per le società di persone il costo di
“acquisto della partecipazione” è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

La norma precisa che
– il costo od il valore di “acquisto” delle partecipazioni è aumentato
di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione
degli interessi passivi;
– nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il
valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di
successione.
– nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il
costo del donante.

E’ noto che la ricostruzione del predetto “costo
d’acquisto” può risultare, soprattutto per le società costituite in anni
lontani e che non dispongono di un vero e proprio bilancio (stato patrimoniale)
annuale, estremamente elaborata e difficoltosa implicando – tra l’altro – la
necessità di recuperare tutti i dichiarativi dal momento dell’acquisto della
partecipazione da parte del socio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Nuova Circolare sulle Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni agevolate.

NEWS Posted on Sun, September 18, 2016 22:43:48

POST 144

Venerdì 16 settembre 2016 l’Agenzia delle
Entrate ha emanato la “tanto attesa” seconda circolare (n. 37/E) di chiarimenti
in merito alla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della
trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore
individuale.

La stessa sarà oggetto di approfondimenti in
questo post e in alcuni post successivi.

Le precisazioni contenute nella predetta
circolare sono le seguenti.

Precisazioni sulle “plusvalenze contabili”:

– la plusvalenza contabile rilevata a
conto economico (calcolata prendendo a riferimento il valore attribuito al
bene) è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la
stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale (determinata sulla
base del valore normale/catastale) sulla quale è applicata l’imposta
sostitutiva;

– plusvalenza contabile – iscritta in
bilancio per effetto dell’assegnazione agevolata e “sterilizzata” con una
variazione fiscale in diminuzione – concorre però alla formazione del risultato
di conto economico relativo all’esercizio 2016 e, in presenza di un risultato
positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto. L’eventuale
distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come
dividendo in capo ai soci percettori
.

Precisazioni sulle “minusvalenze”

– la minusvalenza che si genera per effetto
dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza
ai fini della determinazione del reddito d’impresa (cfr. art. 101 del TUIR) ma assume
rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della presa diretta dal
bilancio;

– invece, per effetto della assegnazione di beni
merce
che origina un componente negativo di reddito: il differenziale negativo di reddito rilevato
in contabilità (ricavi e costi) assume rilevanza ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, sempre che il componente positivo sia stato
determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell’articolo 9 del TUIR

(cfr. art. 85 del TUIR) e il differenziale negativo di reddito rilevato in
contabilità (ricavi e costi) assume altresì rilevanza ai fini IRAP sulla base
del principio della presa diretta dal bilancio.

Precisazioni sull’utilizzo delle riserve:

– Tenuto conto che le riserve da annullare
sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito, potrebbe
verificarsi che le riserve annullate contabilmente siano di entità diversa da
quella del valore normale/catastale del bene preso a riferimento per la
determinazione dell’imposta sostitutiva.

– Ciò premesso, l’Agenzia evidenzia che per
consentire la fuoriuscita dei beni oggetto di assegnazione agevolata, la
società può liberare le riserve in sospensione d’imposta con applicazione
dell’imposta sostitutiva in misura pari al 13 per cento (cfr. comma 116). Ai fini del versamento della predetta imposta
sostitutiva del 13 per cento, attesa la esclusiva rilevanza delle scelte
contabili effettuate in sede di assegnazione, rileva l’ammontare delle
riserve annullate
, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal
valore normale/catastale del bene. Possono
essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede
contabile per consentire la fuoriuscita del bene. Il contribuente può
utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a
consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di
capitale) già disponibili.

– Inoltre riferimento al trattamento delle
riserve, l’Agenzia ribadisce (cfr. esempi circolare n. 26/E del 2016) che la
presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista
dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, è disapplicata, dal comma
118 della disciplina agevolativa in esame, per l’intero importo oggetto
di distribuzione in sede contabile e non è limitata alla base imponibile
assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nuda proprietà e usufrutto:

Qualora la società abbia la piena proprietà del
bene è ammissibile che si liberi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci
singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un
altro socio).

Trasferimenti agevolati di beni merce:

In
presenza dell’assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia
assegnazioni di beni merce che di altri beni
, le componenti negative di
reddito, che originano dall’assegnazione di beni merce prendendo a
riferimento il valore normale/catastale, devono
essere “utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è
applicabile l’imposta sostitutiva.

Nel
caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta
sostitutiva al netto dei componenti negativi.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso