POST 146

Com’è noto la disciplina dell’assegnazione dei beni ai soci
prevede che le riserve in sospensione d’imposta, annullate per consentire il
trasferimento agevolato dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.


Tali riserve derivano generalmente da una precedente legge
speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E ha ricordato che la
rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata
non genera – a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in
contabilità ordinaria – la “creazione” di una corrispondente riserva in
sospensione d’imposta (cfr. circolare n. 11/E del 2009 e circolare n. 22 del 6
maggio 2009) e ciò anche nel caso in cui il contribuente, successivamente
alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di
contabilità ordinaria.

In definitiva, considerato che la rivalutazione effettuata in
regime di contabilità semplificata non ha generato una riserva in sospensione
d’imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita,
nel passaggio al regime ordinario, in una riserva libera da vincoli, con la
conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva – per consentire
l’assegnazione dei beni ai soci – non è assoggettato ad imposta
sostitutiva del 13 per cento prevista in materia di assegnazione agevolata.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso