POST 147
La Circolare 37/E dell’Agenzia delle Entrate precisa
che nel caso in cui la società, ai fini dell’imposta sostitutiva, opti per la
determinazione del valore normale sulla base del valore catastale
dell’immobile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 52 del TUR, tale opzione
esplica efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile da
assumere a tassazione per l’imposta di registro.
Sul punto è opportuno però ricordare che nella
specifica ipotesi di cessione agevolata dei medesimi beni immobili, ai fini
della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell’art. 9 Tuir, o al valore catastale – è computato in misura, comunque, non
inferiore ad uno dei due valori.
L’Agenzia
ritiene quindi che l’opzione per la determinazione catastale del valore degli
immobili non possa essere autonomamente (“disgiuntamente”) esercitata ai soli
fini dell’imposta di registro.
Nel caso in cui il contribuente non eserciti l’opzione
ai fini della determinazione della base imponibile da assumere a tassazione in
relazione all’imposta di registro trovano, quindi, applicazione i principi generale
sanciti dagli articoli 43 e 51 del TUR.
Resta ferma la possibilità per il socio, di optare, in
presenza degli appositi requisiti di natura soggettiva e oggettiva, per
l’applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile della vigente
disciplina del prezzo-valore, nel caso di assegnazione/cessione di fabbricati
abitativi a soggetti privati.
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso