POST 149
Le assegnazioni agevolate possono comportare la rettifica della detrazione a norma
dell’art. 19-bis2 del Decreto IVA. E’ importante che essa deve essere operata
anche in relazione agli interventi di riparazione e di recupero edilizio
relativi agli immobili acquistati senza esercitare la detrazione, purché si
tratti di interventi aventi natura incrementativa del valore dell’immobile e
non abbiano esaurito la loro utilità.
L’Agenzia nella Circolare 37/E ha specificato
che la rettifica della detrazione deve essere operata, non solo per le
assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo IVA,
in quest’ultimo caso limitatamente all’imposta assolta sugli eventuali
interventi incrementativi (che non abbiano esaurito la loro utilità) operati
sull’immobile nel corso del periodo di tutela fiscale, dato che lo stesso è
stato acquistato senza esercitare la detrazione.
L’Agenzia ha anche precisato che
costituiscono operazioni fuori campo IVA sia le assegnazioni di beni per i
quali la detrazione dell’IVA non è avvenuta in ragione del loro acquisto presso
un soggetto privato, ovvero poiché l’acquisto è avvenuto prima
dell’introduzione del tributo nell’ordinamento interno, sia le assegnazioni di
beni per i quali non è stata detratta integralmente l’imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972.
Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso