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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Assegnazione agevolata e successiva cessione degli immobili, l’agenzia conferma: non è abuso del diritto.

NEWS Posted on Tue, October 18, 2016 10:24:37

POST 157

Ieri 17 ottobre 2016
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una importante risoluzione (numero 93/E)
in tema di assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci e successiva
rivendita degli stessi confermando che l’operazione non configura abuso del
diritto
.

L’eventuale cessione
degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’avvenuta
assegnazione, è una facoltà che il Legislatore non ha inteso vietare, con la
conseguenza che, ad avviso della Agenzia delle Entrate, “il legittimo risparmio
di imposta che deriva dall’operazione non è sindacabile ai sensi dell’articolo
10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000
“. Tale convincimento trova la sua
ragion d’essere nella ratio della norma, diretta ad offrire l’opportunità –
tramite l’assegnazione ai soci o anche la trasformazione in società semplice –
di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di
quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale
non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli. Pertanto, come
chiarito dalla Relazione illustrativa alla Legge di stabilità 2016, il regime
agevolativo è finalizzato alla fuoriuscita dalle società in particolare di
immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel
mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa
ad un mercato che versa in una situazione piuttosto stagnante. Alla luce di
ciò, scrive l’Agenzia “risulta di tutta
evidenza che l’operazione di assegnazione dei beni con successiva cessione
effettuata direttamente dai soci a terzi, è del tutto in linea con le
intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con
le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario
”.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista
– Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2017 e il capitolo competitività.

NEWS Posted on Tue, October 18, 2016 08:34:16

POST 156

Sabato scorso, come è noto, il Consiglio dei Ministri ha annunciato le novità incluse nel disegno di Legge di Bilancio 2017.

Le misure principali di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti si possono riassumere con la proroga del super-ammortamento sull’acquisto di beni strumentali, il nuovo iper-ammortamento, l’incremento del Fondo di Garanzia per le PMI, la proroga della cosiddetta Nuova Sabatini, le nuove misure a sostegno delle start up innovative ed il rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.

Pertanto, in base alle anticipazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, continuerà il beneficio fiscale del super-ammortamento che permette la deduzione al 140% del costo di acquisto per beni strumentali. Sembra certa invece una stretta per quanto riguarda l’acquisto di nuove auto aziendali che dovrebbe fermare la maggiorazione al 120%.

Novità assoluta risulta essere l’iper-ammortamento. Tale nuovo strumento agevolativo, come riportato dal Comunicato, si focalizza nell’”Industria 4.0” vale a dire negli investimenti in tecnologia, agrifood, risparmio energetico.

L’iper-ammortamento dovrebbe “funzionare” come il super-ammortamento, ma la maggiorazione arriverà al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dell’impresa.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto correttivo Jobs act – Lavoro accessorio – nuove comunicazioni obbligatorie.

NEWS Posted on Tue, October 18, 2016 08:30:35

POST 155

A seguito
dell’emanazione del Dlgs 185/2016
correttivo del Jobs Act, sono state introdotte, con decorrenza dal 8 ottobre
2016, nuove ed aggiuntive modalità di comunicazione
delle prestazioni di lavoro accessorio
(c.d. Voucher) che ne consentono una maggiore tracciabilità e ne riducono
l’uso improprio.

Dopo una decina di
giorni dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi durante i quali c’è stata
completa assenza di indicazioni operative da parte dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, solo ieri 17 ottobre 2016 è stata dallo stesso emessa una circolare esplicativa, la n. 1/2016,
delle modalità di effettuazione delle nuove comunicazioni.

Pertanto a far data dal 8 ottobre 2016:

Tutti i committenti imprese e professionisti (esclusi
i committenti privati) che facciano ricorso all’utilizzo dei Voucher per
prestazioni di tipo accessorio devono:


Registrare
preventivamente, tramite la sezione apposita del sito dell’INPS, i voucher
acquistati, il lavoratore adibito, il luogo della prestazione e i giorni di
utilizzo, così come già veniva fatto in precedenza;


Comunicare tramite e-mail alla competente Direzione
del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio
della prestazione i seguenti dati:

OGGETTO: codice
fiscale e ragione sociale del committente

CONTENUTO DELLA MAIL: – cod. fiscale e ragione sociale del
committente

– dati anagrafici o cod. fiscale del lavoratore

– luogo della prestazione

– giorno di
inizio della prestazione

– ora di
inizio e fine della prestazione

Non è consentito alcun allegato alla suddetta mail.

Conservare copia delle e-mail trasmesse per facilitare le attività di verifica in sede
ispettiva.

Per gli imprenditori agricoli il
contenuto della mail, da inviare sempre entro 60 minuti prima della
prestazione, sarà invece composto da:


cod. fiscale e ragione sociale del committente


dati anagrafici
o cod. fiscale del lavoratore


luogo della
prestazione


durata della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni

SANZIONI: la
violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’ Ispettorato nazionale
del lavoro comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa, non diffidabile, da euro 400 ad euro 2400
per ciascun
lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In caso sia stata omessa anche la comunicazione
preventiva all’INPS, sarà applicata la maxi sanzione per lavoro nero
.

Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le suddette comunicazioni preventive sono
pubblicati nella circolare n. 1/2016 dell’INL (Ispettorato nazionale del
lavoro) del 17/10/2016.

Se ne riportano
alcuni per comodità:

Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it

Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it

Voucher.Padova@ispettorato.gov.it

Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it

Voucher.Verona@ispettorato.gov.it

Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it

Voucher.Roma@ispettorato.gov.it

Casellato Raffaella
Consulente del
lavoro –Studio EPICA – Treviso