POST 155
A seguito
dell’emanazione del Dlgs 185/2016
correttivo del Jobs Act, sono state introdotte, con decorrenza dal 8 ottobre
2016, nuove ed aggiuntive modalità di comunicazione
delle prestazioni di lavoro accessorio (c.d. Voucher) che ne consentono una maggiore tracciabilità e ne riducono
l’uso improprio.
Dopo una decina di
giorni dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi durante i quali c’è stata
completa assenza di indicazioni operative da parte dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, solo ieri 17 ottobre 2016 è stata dallo stesso emessa una circolare esplicativa, la n. 1/2016,
delle modalità di effettuazione delle nuove comunicazioni.
Pertanto a far data dal 8 ottobre 2016:
Tutti i committenti imprese e professionisti (esclusi
i committenti privati) che facciano ricorso all’utilizzo dei Voucher per
prestazioni di tipo accessorio devono:
–
Registrare
preventivamente, tramite la sezione apposita del sito dell’INPS, i voucher
acquistati, il lavoratore adibito, il luogo della prestazione e i giorni di
utilizzo, così come già veniva fatto in precedenza;
–
Comunicare tramite e-mail alla competente Direzione
del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione i seguenti dati:
OGGETTO: codice
fiscale e ragione sociale del committente
CONTENUTO DELLA MAIL: – cod. fiscale e ragione sociale del
committente
– dati anagrafici o cod. fiscale del lavoratore
– luogo della prestazione
– giorno di
inizio della prestazione
– ora di
inizio e fine della prestazione
Non è consentito alcun allegato alla suddetta mail.
Conservare copia delle e-mail trasmesse per facilitare le attività di verifica in sede
ispettiva.
Per gli imprenditori agricoli il
contenuto della mail, da inviare sempre entro 60 minuti prima della
prestazione, sarà invece composto da:
–
cod. fiscale e ragione sociale del committente
–
dati anagrafici
o cod. fiscale del lavoratore
–
luogo della
prestazione
–
durata della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni
SANZIONI: la
violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’ Ispettorato nazionale
del lavoro comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa, non diffidabile, da euro 400 ad euro 2400 per ciascun
lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
In caso sia stata omessa anche la comunicazione
preventiva all’INPS, sarà applicata la maxi sanzione per lavoro nero.
Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le suddette comunicazioni preventive sono
pubblicati nella circolare n. 1/2016 dell’INL (Ispettorato nazionale del
lavoro) del 17/10/2016.
Se ne riportano
alcuni per comodità:
Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
Voucher.Padova@ispettorato.gov.it
Voucher.Vicenza@ispettorato.gov.it
Voucher.Verona@ispettorato.gov.it
Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it
Voucher.Roma@ispettorato.gov.it
Casellato Raffaella
Consulente del
lavoro –Studio EPICA – Treviso