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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dichiarazioni integrative e la compensazione dei crediti di imposta.

NEWS Posted on Wed, October 26, 2016 15:47:40

POST 163

Novità importanti emergono dalla lettura dell’articolo 5 del Decreto Legge Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre scorso, in materia di invio di dichiarazioni integrative (redditi, irap, sostituti di imposta). Il Decreto disciplina più chiaramente la loro trasmissione e la possibilità da parte dei contribuenti di correggere in ogni caso le dichiarazioni inviate al fisco. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Mentre prima, in generale, dopo il primo invio della dichiarazione di riferimento, la trasmissione della sua integrativa era prevista nel caso di successiva emersione di maggiore imposta o di maggiore base imponibile a carico del contribuente ovvero di minore imposta o di una minore base imponibile nei confronti del contribuente; oggi vi sarà l’opportunità di correggere sempre per qualsiasi errore le dichiarazioni inviate. Pertanto, ora sarà pacifico integrare, ad esempio, il quadro RS di Unico per quanto riguarda società di comodo, perdite, prezzi di trasferimento, ace, ecc.

Altresì, è eliminata la disparità esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

Risulta molto interessante anche la possibilità di compensare, in base all’art. 17 del DLgs. 241/97, l’eventuale credito emergente dall’integrativa di cui sopra in quanto “…Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione integrativa…”. In buona sostanza, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre il termine per l’invio della dichiarazione successiva, ma per i debiti di imposta maturati nel periodo successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione integrativa.

Non analoghe modifiche sono intervenute in materia di IVA perché l’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:

• portato in detrazione in liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale;

• utilizzato in compensazione;

• chiesto a rimborso in presenza dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72;

e, soprattutto, a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Le novità in materia Iva del Decreto Legge Fiscale.

NEWS Posted on Wed, October 26, 2016 12:32:31

POST 162

Il Decreto Legge pubblicato in GU lo scorso 24
ottobre (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) contiene alcune importanti novità in
materia IVA. In particolare vengono introdotti due nuovi adempimenti, entrambi con cadenza trimestrale (ultimo
giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) ed entrambi decorrenti dal 1° gennaio 2017.

Comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute

Andranno comunicati i dati relativi a tutte le
fatture emesse e fatture ricevute e registrare nel trimestre di riferimento
(nonché le note di variazione e le bollette doganali).

I dati analitici riguarderanno i dati
identificativi delle parti, la data e il numero di fattura, la base imponibile,
l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di
ogni fattura si applica una sanzione pari ad euro 25,00, con un massimo di euro
25.000,00.

Comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Dovranno altresì essere trasmessi i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche qualora le stesse
presentino un credito.

Rimangono immutati i termini di versamento
dell’imposta eventualmente dovuta.

Sono esonerati dalla presentazione di tale comunicazione
– tale esonero non opera in merito alla comunicazione delle fatture emesse e
ricevute – i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione iva
annuale o all’effettuazione delle liquidazioni iva periodiche.

La sanzione prevista per il non corretto
adempimento di tale obbligo va da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con
apposito provvedimento stabilirà tempi e modalità di applicazione di tali
comunicazioni.

Gli esiti dei controlli dei dati delle fatture
emesse e ricevute anche in relazione al contenuto delle liquidazioni periodiche
e alla coerenza con i versamenti effettuati verranno comunicati ai
contribuenti. Questi potranno far pervenire all’Amministrazione finanziaria
eventuali informazioni utili a dimostrare la correttezza del proprio operato oppure
procedere al ravvedimento operoso.

Per effetto degli adempimenti sopra indicati
verranno soppressi gli obblighi di trasmettere i dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing e dagli altri soggetti che svolgono attività
di locazione e di noleggio e i modelli Intrastat limitatamente alle operazioni
di acquisto di beni e di servizi.

Viene inoltre confermata la scadenza per la presentazione
della dichiarazione iva annuale per l’anno 2016 (entro fine febbraio 2017),
mentre, a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2017 il termine verrà
posticipato al 30 aprile.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia