POST 164
Il decreto legge fiscale 22/10/2016, n. 193, art. 6, collegato alla Legge di bilancio per l’anno 2017, introduce la definizione agevolata dei “ruoli” affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi (e di addebito dell’Inps), per le quali la fase di formazione del ruolo non è più prevista. Sono esclusi soltanto i carichi recanti a) le risorse comunitarie (come i dazi e le accise) e l’Iva all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le sanzioni pecuniarie di natura penale; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, le quali sono definibili limitatamente agli interessi.
L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere il debito senza il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi di mora. Restano invece dovuti il capitale, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (che sono liquidati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del carico all’esattore), l’aggio spettante all’agente della riscossione e il rimborso delle spese da questi sostenute.
Ai fini della definizione, è richiesta la presentazione di una domanda entro il termine del 23/1/2017, da inoltrare all’Agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblicherà nel proprio sito internet. Successivamente, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate (qualora il debitore abbia richiesto la dilazione di pagamento in un massimo di quattro rate) con il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse; le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; la scadenza della terza rata non potrà superare il 15/12/2017 e quella della quarta rata il 15/3/2018.
Ai pagamenti dilazionati si applicano gli interessi del 4,5% annuo.
La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno in corso un piano di pagamento rateale del debito, purchè risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° Ottobre al 31/12/2016. In tal caso, occorrerà valutare la convenienza di rinunciare al piano di ammortamento già in essere a favore della definizione agevolata, tenuto conto sia di quanto già pagato, sia del fatto che l’effetto estintivo del debito si produce con l’integrale pagamento delle somme dovute e che il decreto-legge esclude la possibilità di richiedere una nuova rateazione dell’eventuale insoluto.
La disciplina esaminata, che è suscettibile di essere modificata nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto fiscale, risulta particolarmente favorevole a tutti coloro i quali, essendo debitori di Equitalia, sono privi di (altri) rimedi giuridici potenzialmente idonei ad estinguere l’obbligazione in modo diverso dal pagamento.
Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista