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Una nuova rivoluzione tecnologica, fiscale e operativa sta per investire la Farmacia italiana ovvero la memorizzazione e trasmissione telematica, per ora solo opzionale, dei corrispettivi giornalieri.

Infatti, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto, tra cui anche le farmacie, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con Provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) lo scorso 28 ottobre, il Direttore dell’Agenzia ha precisato le informazioni da tramettere, le regole tecniche da seguire, gli strumenti tecnologici da adottare, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le modalità di esercizio della relativa opzione.

Il Provvedimento in particolare ha chiarito come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica verranno effettuate attraverso un “Registratore Telematico” ovvero uno strumento che consentirà di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente al momento della chiusura della cassa giornaliera i dati fiscali, utilizzando i servizi online del sito dell’Agenzia.

Il Provvedimento ha inoltre precisato che i Registratori di Cassa, ancora operativi alla data del 1° gennaio 2017, potranno continuare ad essere utilizzati, purché vengano adattati secondo determinate specifiche tecniche.

L’opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere esercitata esclusivamente in via telematica, accedendo ad una apposita funzionalità del sito dell’Agenzia.

L’opzione, che avrà validità per un quinquennio, si rinnoverà automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo non intervenga una comunicazione di revoca.

In via ordinaria l’opzione andrà esercitata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello in cui avrà efficacia, anche se è previsto che i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno potranno darle efficacia già dal primo giorno di attività.

Attraverso l’esercizio dell’opzione il farmacista sarà quindi esentato dall’obbligo di registrazione nel registro dei corrispettivi e di certificazione fiscale degli stessi. Inoltre sarà esentato dall’obbligo di comunicazione dello spesometro, delle operazioni con soggetti aventi sede o territorio in paesi black list o di cessione di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia, dei dati relativi ai contratti di leasing, degli elenchi intrastat.

L’opzione darà anche la possibilità di accedere in via prioritaria (entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione annuale iva) al rimborso dell’eventuale credito iva nonché alla riduzione di un anno del termine di decadenza degli accertamenti fiscali (iva e imposte sui redditi), pur condizionatamente alla tracciabilità dei pagamenti.

Va infine precisato che l’opzione non riguarda i corrispettivi relativi alle cessioni di beni effettuate con “distributori automatici” (anche definiti vending machine) in quanto il DLgs. n.127 del 5 agosto 2015, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici siano obbligati (e non facoltizzati) a decorrere dal prossimo anno alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri incassati.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre – Venezia