Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La regolarizzazione del contante nella voluntary bis.

NEWS Posted on Wed, November 09, 2016 12:35:40

POST 169

Il decreto-legge
del 22 ottobre 2016 n. 193, stabilisce che se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al
portatore
i contribuenti devono adempiere ad alcuni obblighi.

Innanzitutto
dovranno rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano che
l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da
quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
28 giugno 1990 n. 167. In altre parole, la regolarizzazione del contante
risulterebbe ammessa qualora tali somme derivino da:

– omessa o
infedele dichiarazione;

– omesso versamento
di IVA e di ritenute dovute;

– dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti o mediante altri artifici;

– riciclaggio
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, come
già precisato nella prima voluntary, i contribuenti che vorranno sanare i
contanti dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati (che è fissata al 30 settembre 2017), all’apertura e all’inventario in presenza
di un notaio
, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di
eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di
collaborazione volontaria sono custoditi.

L’ultimo
adempimento obbligatorio per i contribuenti che decidono di regolarizzare i
contanti riguarda il versamento di tali somme (sempre entro il 30 settembre
2017) presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione
della procedura.

Il
decreto-legge in commento stabilisce inoltre che i professionisti e gli intermediari
che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria,
restando fermi gli obblighi
prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, devono farsi rilasciare dai contribuenti una dichiarazione
all’interno della quale sono indicate le modalità e le circostanze di
acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Dr. Stefano
Rodighiero
Studio
EPICA – Treviso



Tassazione Trust autodichiarato.

NEWS Posted on Wed, November 09, 2016 12:22:27

POST 168

Con una recente e significativa
sentenza la Corte di Cassazione (sent. n. 21614/2016), ribaltando il proprio precedente
orientamento ormai consolidato (al pari di quello dell’Agenzia delle Entrate
),
ha stabilito che al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie
mediante l’istituzione di un trust “autodichiarato” non si applica la
tassazione proporzionale relativa ai trasferimenti a titolo gratuito (imposta
di donazione) ma quella in misura fissa in quanto non sia ha, in tal caso, un
trasferimento di beni e diritti.

In particolare secondo la Suprema
Corte poiché i beni vincolati nel trust “autodichiarato” non divengono di
proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non
si realizza il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta
proporzionale di donazione, e cioè “un reale arricchimento mediante
trasferimento di beni e diritti”.

Conseguentemente la Corte ritiene
dovuta l’imposta in misura fissa e non quella in misura proporzionale
la cui
applicazione è da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno
trasferiti ai beneficiari del trust stesso.

Si tratta all’evidenza di una
pronuncia che muta radicalmente la percezione da parte dell’ordinamento
dell’istituto del trust la cui effettiva applicazione era stata messa in serio
rischio dal precedente orientamento giurisprudenziale e del fisco secondo cui
l’istituzione stessa del vincolo di destinazione rappresentava presupposto di
imponibilità ai fini dell’imposta di donazione.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso