POST 168
Con una recente e significativa
sentenza la Corte di Cassazione (sent. n. 21614/2016), ribaltando il proprio precedente
orientamento ormai consolidato (al pari di quello dell’Agenzia delle Entrate),
ha stabilito che al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie
mediante l’istituzione di un trust “autodichiarato” non si applica la
tassazione proporzionale relativa ai trasferimenti a titolo gratuito (imposta
di donazione) ma quella in misura fissa in quanto non sia ha, in tal caso, un
trasferimento di beni e diritti.
In particolare secondo la Suprema
Corte poiché i beni vincolati nel trust “autodichiarato” non divengono di
proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non
si realizza il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta
proporzionale di donazione, e cioè “un reale arricchimento mediante
trasferimento di beni e diritti”.
Conseguentemente la Corte ritiene
dovuta l’imposta in misura fissa e non quella in misura proporzionale la cui
applicazione è da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno
trasferiti ai beneficiari del trust stesso.
Si tratta all’evidenza di una
pronuncia che muta radicalmente la percezione da parte dell’ordinamento
dell’istituto del trust la cui effettiva applicazione era stata messa in serio
rischio dal precedente orientamento giurisprudenziale e del fisco secondo cui
l’istituzione stessa del vincolo di destinazione rappresentava presupposto di
imponibilità ai fini dell’imposta di donazione.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso