POST 172

Con un comunicato stampa del
25 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarimento di alcuni
dubbi sollevati dagli operatori del settore i quali si erano interrogati sulla
validità odierna dei waiver “svizzeri”
tratti dal fac-simile rilasciato dalla stessa Agenzia.

Qui infatti veniva riportata
la seguente clausola: “L’autorizzazione si
estingue automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della
Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data
23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d’informazioni
tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell’OCSE”
.

Sul punto l’Agenzia delle
Entrate ha quindi specificato che Il waiver
“svizzero” perde efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del
Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra
l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a
partire da tale data.

Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata
in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria,
se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

A tale riguardo viene inoltre
specificato che qualora nel testo dei waiver rilasciati dopo il 13
luglio 2016 venga specificato che l’autorizzazione ha un’efficacia temporale
limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il waiver potrà
essere considerato comunque valido in quanto tale precisazione non inficia né
il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso
che va dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo all’ultimo indicato
nell’istanza al 22 febbraio 2015.

Con riferimento invece ai waiver già rilasciati in data anteriore
al 13 luglio scorso, l’Agenzia ribadisce che resta ferma la loro piena
efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici
dell’Agenzia abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e
future, di attivare il cd. monitoraggio
rafforzato
per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in
vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.

Si ricorda infine che la
presentazione del waiver da parte del
contribuente che ha deciso di aderire alla procedura di collaborazione
volontaria e di mantenere comunque le attività dichiarate in Svizzera resta
essenziale al fine di poter godere della riduzione delle sanzioni alla metà del
minimo edittale nonché della mancata applicazione del raddoppio dei termini di
accertamento

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso