POST 199

L’articolo 7
del Decreto Legge Fiscale 193/2016, riaprendo i termini per l’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria, conferma il trattamento di favore per i Paesi che abbiano
sottoscritto con l’Italia accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni
(sulla base dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni
conforme al Modello Ocse o sulla base di specifico accordo per lo scambio c.d.
“TIEA”).

Per poter beneficiare dei suddetti vantaggi, è
necessario che i suddetti accordi siano
effettivamente entrati in vigore
prima del 24 ottobre
2016
(giorno di
entrata in vigore del DL in commento), non essendo sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo.

L’elenco dei
Paesi “black” divenuti collaborativi si amplia notevolmente rispetto alla prima procedura di
regolarizzazione e in particolare si aggiungono Hong Kong, Isole Cayman,
Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man e Jersey
(si ricorda che Svizzera, Liechtenstein,
Monaco e Singapore
erano
già considerati Paesi collaborativi nella prima Voluntary Disclosure).

Paesi come Bermuda e Panama invece, sono ancora oggi da considerarsi black list ai fini della nuova procedura
di regolarizzazione, in quanto, gli accordi sottoscritti con l’Italia
(rispettivamente, un accordo per lo scambio di informazioni (Tiea) il 23 aprile
2012 e una convenzione contro le doppie imposizioni in data 30 dicembre 2010)
anche se sono stati definitivamente approvati dal Senato il 18 ottobre 2016
(Ddl 2468 e Ddl 2404) non sono ancora stati ratificati dai rispettivi
Parlamenti e pertanto non sono ancora entrati in vigore.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso