POST 200
L’art. 7-quater del DL 193/2016 ha modificato
il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai
contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l’ammontare delle somme
corrisposte e delle ritenute operate.
Dalle CU relative al periodo di imposta 2016
la certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo in luogo al precedente termine del 28 febbraio.
In caso di interruzione del rapporto di
lavoro, resta fermo il termine di 12 giorni per il rilascio della
Certificazione Unica, a seguito di richiesta del lavoratore cessato.
Resta fermo il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.
Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre