POST 207

La Legge di Stabilità per il 2016 aveva
stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2017, che il prestatore o cedente avrebbe
potuto emettere nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui
il cessionario o il committente fosse stato assoggettato ad una procedura
concorsuale. L’assoggettamento coincideva con la «data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
».

Un anno dopo, la legge di Stabilità per
l’anno 2017 elimina, ancor prima che se ne producessero gli effetti, le
modifiche apportate dalla precedente legge di Bilancio. Nei fatti, quindi,
nulla cambia in ordine al comportamento sin qui tenuto nell’ambito delle
procedure concorsuali e, pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa
solo a partire dal momento in cui la procedura rimanga infruttuosa, che può
essere così individuato:

fallimento con riparto dell’attivo: non prima della ripartizione finale dell’attivo (RM 155/2001);

fallimento senza riparto dell’attivo: dalla data di chiusura della procedura (RM 89/2002);

liquidazione
coatta amministrativa:
dal decorso dei termini per l’approvazione del piano di
riparto;

concordato
fallimentare:
dalla definitività
della sentenza di omologa del concordato;

concordato
preventivo:
occorre
guardare sia la definitività della sentenza di omologazione del concordato
preventivo, sia il momento in cui il debitore adempie effettivamente gli obblighi
assunti;

accordo di
ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis
L.F.):
dall’omologazione;

piano attestato
(art. 67, terzo comma, lett. d) L.F.:
dalla data di pubblicazione del piano attestato nel Registro
Imprese o, se successivo, dalla data dell’accordo stipulato in esecuzione del
piano attestato.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia