POST 218

Con sentenza n. 27113 del 28 dicembre 2016 la Corte di Cassazione si è
pronunciata circa la corretta individuazione del cd. “beneficiario effettivo” in relazione alla possibilità di applicare
le intese convenzionali tra due stati atte ad evitare le doppie imposizioni.

Tale concetto è ancora oggi di
dubbia definizione in quanto mancano pronunce univoche ed interpretazioni certe
rispetto cosa debba intendersi per beneficiario effettivo quale condizione
necessaria per poter evitare la doppia imposizione in sede, ad esempio, di
distribuzione di dividendi tra società residenti in Stati tra cui è in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni (Modello OCSE).

Nel caso di cui trattasi gli Ermellini
sono stati chiamati a pronunciarsi circa il pagamento di dividendi da parte di
una società operativa residente in Italia alla società controllante residente
in Francia (Holding “statica”).

Nel ricevere i predetti
dividendi la società madre francese aveva fatto appello, nello specifico, a
quanto contenuto nell’articolo 10 paragrafo 4 lett. b) della convenzione
stipulata tra Francia ed Italia atta ad evitare per l’appunto la doppia
imposizione. Secondo quanto contenuto nel predetto articolo la società madre
residente in Francia “che riceve da
una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito
d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto al
pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto
credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2
“.

La convenzione su richiamata
prevede tuttavia che la stessa possa applicarsi solamente nel caso in cui la
società che riceve i predetti dividendi ne risulti poi l’effettiva beneficiaria.
Nel caso di specie le contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria vertevano
sul fatto che il beneficiario effettivo non fosse in verità la società madre
residente in Francia bensì la controllante della stessa società francese
residente negli Stati Uniti (paese con cui l’Italia non ha previsto all’interno
dell’accordo convenzionale una simile agevolazione).

Pertanto secondo la
ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate la richiesta di vedersi riconosciuto
il credito di imposta previsto convenzionalmente non poteva essere accolta in
quanto il beneficiario effettivo risultava essere la parent company statunitense.

La società francese veniva
infatti descritta come mero veicolo interposto con l’unico fine di potersi
giovare della disciplina convenzionale.

La ricostruzione proposta
veniva quindi condivisa dai giudici di merito.

La cassazione con la sentenza
in esame ha invece “stravolto” l’orientamento proposto dai predetti
pronunciamenti in quanto i requisiti convenzionali di “beneficiario
effettivo” dei dividendi e di sede di direzione effettiva nello Stato
contraente debbono essere accertati, in fatto, tenendo conto della peculiarità
dell’oggetto e della natura della società madre percipiente.

I Massimi giudici sottolineano
poi che in particolare, qualora la società beneficiaria rivesta la qualità di
holding o subholding di pura partecipazione, i suddetti requisiti non possono
essere esclusi per il solo fatto della mancanza di una significativa struttura
organizzativa o della esiguità di costi gestionali e di crediti operativi o
della mancata fatturazione di servizi gestionali a favore della società figlia
erogante e nemmeno per il fatto che la società madre percipiente sia a sua
volta totalitariamente partecipata da una capogruppo residente in uno Stato non
contraente.

In presenza di Holding o
subholding sarà invece necessario verificare – per determinare l’effettivo rispetto
della qualità di beneficiario effettivo secondo i criteri convenzionali – il trattenimento
ed autonomo impiego dei dividendi percepiti, ovvero la loro traslazione alla
capogruppo residente nello Stato non contraente.

Infine per quanto concerne la
“sede di direzione effettiva” nello Stato contraente andrà verificato
nel concreto il luogo di effettiva adozione delle decisioni direttive,
amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società
madre percipiente, secondo l’attività tipica di holding da quest’ultima
esercitata.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso