POST 220

Il Decreto Milleproroghe approvato ieri in via definitiva dalla Camera
reintroduce per l’anno 2017 la detrazione Irpef del 50% dell’iva pagata per l’acquisto
di unità immobiliari nuove a destinazione residenziale, di classe energetica A
o B, cedute dalle imprese costruttrici.

A seguito della riapertura dei termini della detrazione, potrà essere
portato in detrazione il 50 per cento dell’iva pagata nel corso del 2017 per
gli acquisti di immobili stipulati entro il 31 dicembre 2017, ma anche l’iva relativa
ad acconti pagati nel corso del 2016 con rogito di compravendita dell’immobile
stipulato nel 2017.

Ricordiamo di seguito
brevemente i tratti essenziali della detrazione:

1. la detrazione si
applica all’acquisto di
unità immobiliari nuove, a destinazione residenziale, di classe energetica A o
B, cedute dalle imprese costruttrici;

2. la detrazione si applica
a tutte le categorie di immobili residenziali, comprese le abitazioni “di lusso”,
ovverosia le abitazioni catastalmente classificate come A/1, A/8 e A/9, e
indipendentemente dall’uso dell’immobile fatto dall’acquirente, purché permanga
la destinazione residenziale. L’unità abitativa acquistata può quindi essere destinata
ad abitazione principale oppure tenuta a disposizione (ad esempio come seconda
casa per le vacanze) o essere locata;

3. la detrazione
spetta ai soli soggetti irpef e viene ripartita in dieci rate annuali di pari
importo;

4. l’ammontare
dell’iva su cui viene calcolata la detrazione è pari al totale dell’iva pagata
per l’acquisto dell’immobile, comprensiva anche dell’iva relativa ad eventuali
pertinenze (box auto, cantine, magazzini, …).

Ricordiamo che, a seguito dei chiarimenti forniti dall’amministrazione
finanziaria nel corso del 2016, rientrano tra gli acquisti agevolabili, non
solo gli acquisti di immobili abitativi nuovi, ma anche gli acquisti di
unità residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione o di restauro e
risanamento conservativo
, ceduti dalle imprese che hanno eseguito i lavori.

Restano esclusi invece gli immobili oggetto di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Inoltre, sempre secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione
finanziaria, l’acquisto agevolato può avvenire senza vincoli di tempo tra la
fine dei lavori e l’atto di vendita
, ed anche nel caso in cui l’immobile
sia stato in passato concesso in locazione
dall’impresa che ora procede
alla vendita.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso