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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Farmacia di domani: ipotesi di una nuova convenzione.

NEWS Posted on Tue, March 14, 2017 23:16:56

POST 229

Il rapporto tra le farmacie e il S.S.N. è disciplinato da convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Sarà che la vigente convenzione, recepita con il DPR 371/98, è scaduta nel 2001 e da allora opera in regime di prorogatio. Sarà che nel frattempo il mondo è cambiato e con esso la popolazione e le sue necessità, anche sanitarie e farmaceutiche. Sarà che è cambiata la Farmacia e molta della normativa che la regola. Ma oggi si ricomincia finalmente a parlare di “nuova convenzione”.

Il Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 8 marzo ha dato infatti il via libera all’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private.

Dal documento è possibile cogliere i tratti della “Farmacia di domani”. Una Farmacia che -si noti bene- avrà ancora nella professionalità e nella capillarità le sue caratteristiche principali, seppur con nuove declinazioni.

Anzi, la “Farmacia di domani” rappresenterà sempre più il primo presidio sanitario nel territorio, deputato non solo alla dispensazione di medicinali e altri prodotti sanitari, ma anche allo svolgimento di varie attività per conto del S.S.N., all’interno di un sistema integrato e multidisciplinare.

La Farmacia farà formazione e informazione sul corretto uso e conservazione del farmaco. Monitorerà, in collaborazione con le nuove aggregazioni di medici di medicina generale, l’aderenza terapeutica e l’andamento della terapia dei pazienti, in particolare dei cronici. Svolgerà un ruolo importante nel favorire la deospedalizzazione, garantendo l’assistenza domiciliare, attraverso la consegna a domicilio dei medicinali e dei presidi medico-sanitari, la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate nonché la consegna dei referti.

La Farmacia contribuirà anche alle “campagne di prevenzione”, attraverso la partecipazione ai programmi di farmacovigilanza, alle campagne di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita, alle politiche di informazione sull’offerta assistenziale delle strutture e dei servizi pubblici socio-assistenziali del territorio.

Quella di domani sarà quindi soprattutto una “Farmacia professionale” e di “Servizi sanitari”. Servizi che, qualora risultino di reale e misurabile utilità rispetto ai programmi sanitari regionali, dovranno essere remunerati.

Tra i servizi remunerati vi saranno certamente la distribuzione per conto, la prenotazione di prestazioni di assistenza sanitaria, la consegna dei referti, la consegna a domicilio di farmaci e presidi, la partecipazione ai programmi di screening.

Invece i servizi di formazione e informazione, quali la farmacovigilanza e il monitoraggio dell’aderenza alle terapie mediche, potranno essere remunerati solo successivamente alla definizione di indicatori di processo e di risultato, che ne attestino la reale utilità.

Più incerta sarà infine la remunerazione degli altri servizi previsti dal D.Lgs. 153/2009 (prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, servizi di secondo livello, messa a disposizione di operatori socio-sanitari). Questi servizi si caratterizzano infatti per avere utilità difficilmente misurabili e in parte già superate dalla nuova organizzazione delle cure territoriali (AFT, UCCP).

Tuttavia il Documento di indirizzo della nuova convenzione non si limita alla Farmacia dei Servizi, ma affronta anche ulteriori importanti aspetti dell’articolato rapporto tra farmacie e S.S.N..

In particolare il Documento si sofferma puntualmente sulle questioni:

  • della “sanità digitale”, con la dematerializzazione non solo della ricetta, ma anche della Distinta contabile;
  • della “eliminazione del pagamento dell’acconto di gennaio”, coerentemente alla nuova regolamentazione della fatturazione elettronica e della fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • della “destinazione del contributo Enpaf delle ASL”, che dovrà essere finalizzato a favore dei titolari di farmacie private;
  • del “superamento dell’attuale sistema di remunerazione”, come previsto dall’art.15 del DL 95/2012, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata al 1° gennaio 2018;
  • della “la sostituzione del concetto di ruralità con quello di farmacia disagiata”.


Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Niente RW per gli immobili esteri che non hanno subito variazioni.

NEWS Posted on Tue, March 14, 2017 10:04:29

POST 228

Il DL fiscale di recente
approvazione ha introdotto una significativa
novità in materia di monitoraggio fiscale
.

L’articolo 7-quater,
derubricato “disposizioni in materia di
semplificazione fiscale”
, al suo comma 23 ha integrato il contenuto dell’articolo
4 co. 3 del Dl 167/1990 stabilendo che non
sono oggetto di monitoraggio
fiscale,
e pertanto non risulta più dovuta l’indicazione all’interno del quadro RW della
dichiarazione dei redditi, quegli immobili
detenuti all’estero per i quali non siano intervenute variazioni
nel corso
del periodo d’imposta, fatto salvo l’obbligo
di versamento dell’IVIE
.

Detto esonero si aggiunge a
quelli già previsti dal citato comma 4 che, lo ricordiamo, riguardano:


le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione ad
intermediari residenti
;


i depositi e i conti correnti bancari che nel corso dell’anno non raggiungo mai un valore massimo
complessivo superiore a 15 mila euro.

Si ritiene che tale nuova previsione
possa applicarsi già a partire della compilazione di Unico 2017 con riferimento
ai redditi del 2016. Grazie a tale modifica non troveranno più applicazione le sanzioni da monitoraggio relative
alla mancata indicazione in RW degli immobili detenuti all’estero
,
sempreché questi non abbiano subito
variazioni
nel corso del periodo di imposta (cessione, acquisto,
costituzione di diritto reale etc…).

I primi commenti alla novella
legislativa suggeriscono, o meglio auspicano, che la non più dovuta indicazione
in RW degli immobili esteri, alle condizioni prima descritte, e il conseguente venir
meno delle sanzioni da monitoraggio possa
valere anche per il passato
.

Si potrebbe infatti, secondo
alcuni, ragionare in maniera analoga a quanto già indicato dall’Amministrazione
Finanziaria con riferimento ai trasferimenti da e verso l’estero che dal
Modello Unico 2014, redditi 2013, non sono più oggetto di monitoraggio. Tale
eliminazione, in quel caso, aveva infatti operato anche per il passato in forza
del principio contenuto nell’articolo 3 Dlgs 472/1997 secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile
”.

Vista la rilevante portata in
termini di applicazione delle sanzioni non resta quindi che attendere la
presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate
.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso