POST 233
Si segnala che il 20 marzo 2017 è stato pubblicato il parere n. 2 della Fondazione
studi dei Consulenti del lavoro in merito all’abrogazione del lavoro
accessorio.
Il parere si concentra sulle
criticità legate alla natura delle prestazioni che dovessero essere svolte nel
periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017.
Si ricorda infatti che per
espressa previsione normativa, di cui all’art. 1 c. 2 del DL 25 del 17 marzo
2017, i voucher acquistati fino al 17
marzo stesso sono utilizzabili fino al 31 dicembre prossimo.
Con l’abrogazione degli artt. 48-50
del Dlgs 81/2015 sono di fatto decaduti anche gli elementi essenziali che
definivano la natura del lavoro accessorio (definizione,
campo di applicazione, sanzioni, aspetti previdenziali, limiti economici e
modalità di comunicazione preventiva).
Pertanto
è non di poco conto chiedersi di che
natura siano le prestazioni che
verranno effettuate fino a fine anno con i voucher già in possesso dei
committenti.
Manca
di fatto un’esplicita indicazione in merito all’applicabilità della disciplina
prevista dal Dlgs 81/2015 agli artt. 48-50 durante il periodo transitorio.
Le criticità
riguardano i problemi che potrebbero sorgere in caso di conflitto di ogni
genere che sorgesse in relazione alle
modalità di conduzione della prestazione in lavoro accessorio, ma anche la sussistenza o meno dell’obbligatorietà
della comunicazione preventiva entro i 60 minuti antecedenti l’inizio della
prestazione (che ricordiamo prevedeva una sanzione da 400 a 2400 euro in caso
di omissione).
L’abrogazione
di tutto l’apparato normativo che sosteneva il lavoro accessorio apre pertanto
la strada a un vuoto legislativo che ci si auspica venga celermente colmato.
Intanto
nella giornata di ieri 20 marzo sono giunte numerose segnalazioni da tutto
il territorio nazionale sull’impossibilità
di effettuare le comunicazioni preventive all’interno delle procedure
telematiche INPS, rendendo pertanto inutilizzabili i buoni nel periodo
transitorio.
Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro