POST 255

Per effetto della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,50 al 24 per cento, il
decreto del 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160, ha rideterminato
la quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze. La percentuale
imponibile passa infatti dal 49,72 al 58,14
per cento
per gli utili da
partecipazioni qualificate di cui all’art. 47 comma 1 del TUIR o percepiti da imprenditori
soggetti ad IRPEF prodotti da soggetti IRES di cui all’art. 59 del TUIR e per
le plusvalenze (e
minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 68
comma 3 del TUIR o realizzate da imprenditori soggetti ad IRPEF di cui all’art.
58 comma 2 del TUIR.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dal decreto in
commento, gli utili prodotti dai soggetti IRES qualora vengano distribuiti saranno
imponibili come segue:

– nel limite del 40 per cento con
riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2007
(quindi fino al 2007 in caso di società
partecipata solare);

– nel limite del 49,72 per cento
con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2016
(quindi dal 2008 al 2016 in caso di società partecipata
solare);

– nel limite del 58,14 per cento
con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
(quindi dal 2017 in caso di
società partecipata solare).

Inoltre, occorre precisare che, a favore del contribuente, resta valida la
presunzione dettata dal D.M. 2 aprile 2008 in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società partecipata fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
e rilevando pertanto nella
misura del 40%.

Infatti, il decreto prevede che “a
partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto
l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della
tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto
esercizio in corso al 31 dicembre 2016”.

Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i
dividendi distribuiti debbono considerarsi formati:

– dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,

– successivamente, con utili prodotti dalla società partecipata fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%,
e

– in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del
58,14%.

Diversamente, quando le riserve di utili sono utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai
soci
(ad esempio destinate alla copertura di perdite), si considerano
prioritariamente utilizzate quelle formate con gli utili prodotti negli
esercizi in cui l’aliquota IRES risulta inferiore (circolare Agenzia delle
Entrate n. 8/E del 13/03/2009).

Al fine di dare evidenza all’Amministrazione Finanziaria della corretta
applicazione della presunzione di utilizzazione, gli eventuali incrementi o
decrementi di riserve di utili formate con utili prodotti dalla società
partecipata nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
(imponibili al 49,72 per cento), dovranno essere indicati nel «Prospetto del
capitale e delle riserve» del quadro RS del
modello Redditi SC
.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso