POST 268
L’impresa-farmacia, per il carattere personalistico e professionale, che la caratterizza, è da sempre stata associata alla gestione di un unico punto vendita.
Anche quando nel 1991 il Legislatore ha permesso alle società di persone di possedere farmacie, ha previsto, come oggetto sociale, esclusivamente la gestione di “una” (e una sola!) farmacia.
È stato solo nel 2006 il min. Bersani, con il noto Decreto (DL n.223/06), a consentire alle società abilitate di acquisire più farmacie, ma con notevoli limitazioni. Infatti ha previsto che:
- le farmacie fossero non oltre le quattro e tutte all’interno della stessa provincia;
- il numero dei soci (farmacisti) almeno pari al numero delle farmacie, di modo che ciascun socio fosse direttore al massimo di una sola farmacia.
La conseguenza è stata la formazione di poche e soprattutto “piccole catene”, che di fatto non hanno modificato la struttura del Settore.
Uno dei principali obiettivi della recente Legge sulla concorrenza –come ha precisato lo stesso min. Guidi nella relazione introduttiva al Disegno di Legge- è invece proprio quello di permettere la formazione delle “grandi catene”, nella convinzione che possano favorire economie di scala e quindi un miglioramento dell’efficienza a vantaggio del consumatore finale.
La norma appena varata prevede infatti (comma 157) innanzitutto la possibilità per le società di capitali di acquisire farmacie, ai non farmacisti di esserne soci, ai direttori sanitari di non essere necessariamente soci; in secondo luogo (sempre il comma 157) abolisce i precedenti limiti delle quattro farmacie per provincia, introducendone (comma 158) di nuovi e notevolmente più ampi.
Le società possono infatti ora controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
Limiti non solo molto ampi, ma anche mal definiti. In quanto non è chiaro se la società debba avere farmacie solo all’interno di una stessa regione (come accadeva in precedenza con le provincie) oppure in più regioni.
Limiti infine facilmente aggirabili, al punto che è previsto dalla nuova Legge (comma 159) che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda ad assicurarne il rispetto attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa spettanti.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia