POST 277
A seguito delle recenti modifiche normative introdotte dalla Legge sulla concorrenza, per diventare socio di una società titolare di farmacia, oggi non è più necessario essere “farmacista-idoneo”, ma è sufficiente non trovarsi in una situazione di “non incompatibilità”.
Adesso possono quindi divenire soci sia le persone fisiche sia le società purché non svolgano qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, non esercitino la professione medica, non siano titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di altra farmacia, non intrattengano qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
L’incompatibilità prima in vigore tra la qualifica di socio e qualsiasi altra attività esercitata nel settore della intermediazione del farmaco è stata invece ora abrogata.
La verifica di eventuali incompatibilità spetta alla FOFI, all’Assessore alla sanità della regione/provincia-autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’ASL competenti per territorio.
È infine assegnato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare il rispetto di queste disposizioni, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida attribuitili dalla Legge n. 287/90.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia