POST 285
Ai sensi dell’art.92, DLgs n. 219/2006, quei medicinali che per caratteristiche farmacologiche o innovatività o modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere, sono definiti “medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero” e sull’imballaggio esterno devono riportare le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
Tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questi medicinali, l’AIFA ha la facoltà di stabilirne l’uso esclusivamente in alcuni centri ospedalieri o anche in “strutture di ricovero a carattere privato”.
In ogni caso questi medicinali vengono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono ovvero, ai sensi del comma 162 dell’art. 1 della recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza, alle farmacie.
Circa quest’ultime tuttavia non è chiaro se il riferimento sia a tutte le farmacie oppure solo a quelle in possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, come appunto regolate dal DLgs n. 219/2006.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia