POST 289

Il decreto “Milleproroghe” del 23
febbraio 2017 ha posticipato, rispetto all’iniziale scadenza del 12 aprile, di
ulteriori sei mesi l’entrata in vigore di quanto previsto dal Decreto 183/2016
relativamente ai nuovi obblighi di denuncia di infortunio lavorativo.

Scatterà quindi dal prossimo 12
OTTOBRE 2017 l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente
all’INAIL, entro le 48 ore dal ricevimento del certificato, gli infortuni che prevedono una prognosi
superiore a un giorno oltre a quello dell’evento
.

La finalità del provvedimento ha
valenza statistica ed informativa e si affianca al già esistente obbligo di
denuncia, con valenza assicurativa, degli infortuni con prognosi oltre i tre
giorni.

Seppure la suddetta comunicazione
risponda a finalità di monitoraggio e vigilanza degli eventi e ad esigenze di
programmazione, pianificazione e
valutazione di azioni volte alla prevenzione
degli
infortuni e delle malattie correlate
al lavoro, le sanzioni connesse al mancato adempimento risultano piuttosto
elevate:

Ø Per
gli infortuni superiori ad un giorno: da € 548,00 ad € 1.972,80

Ø Per
gli infortuni superiori a tre giorni: da € 1.290,00 ad € 7.745,00

Si invitano pertanto i datori di
lavoro a segnalare prontamente allo studio tutti gli infortuni che accadano
durante l’orario di lavoro o in itinere.

Sono altresì da denunciare gli
incidenti occorsi ai soci artigiani e commercianti, agli amministratori, agli
stagisti, ai co.co.co., ai coadiuvanti e collaboratori familiari; tutti i
soggetti, cioè, che risultano iscritti all’assicurazione obbligatoria e per i
quali viene pagato il premio annuale.

Casellato Raffaella
Consulente del lavoro