POST 293
Con sentenza n. 22138 del 22
settembre 2017 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla
cessione di un fabbricato strumentale non ultimato.
Tale fattispecie non è regolamentata
in maniera espressa da nessuna norma e pertanto nel corso del tempo ha spesso
destato alcuni dubbi operativi in materia di applicazione delle imposte di
registro ed ipocatastali.
Secondo quanto sostenuto dalla
Cassazione nella sentenza in esame qualora la cessione dell’immobile
strumentale avvenga:
–
in favore del “consumatore
finale” allora la stessa, in quanto l’immobile – ancorché da ultimare –
fuoriesce dal circuito produttivo, ricade nel campo di applicazione
dell’articolo 10 comma 8-ter) del DPR 633/1972 e quindi sarà imponibile IVA con
imposta di registro fissa ed imposte ipotecarie e catastali proporzionali;
–
in favore di altra impresa che
ultimerà i lavori allora la stessa sarà imponibile IVA ma con imposte di
registro, ipotecaria e catastale fisse.
In precedenza l’Amministrazione
Finanziaria si era espressa, con la circolare 18/E del 2013, sostenendo che
l’immobile da ultimare fosse soggetto ad IVA con imposte di registro ed
ipotecarie e catastali fisse senza però distinguere la fattispecie, trattata
invece dalla Cassazione, della vendita al consumatore finale.
Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso