POST 303
Con la conversione in legge
del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”) è stata confermata la nuova
detrazione per cibi ed alimenti speciali a fini medici.
Grazie a tale nuova previsione
saranno detraibili le spese sostenute
per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali di cui alla sezione A1 del
Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministero della
Sanità dell’8 giugno 2001 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf)
ad esclusione delle spese sostenute per i lattanti.
Saranno quindi detraibili i prodotti
che sono destinati al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe,
malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale,
cioè l’impossibilità di nutrirsi con alimenti “tradizionali”.
La detrazione in oggetto sarà limitata esclusivamente
alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018.
Tuttavia l’agevolazione non compete con riferimento all’acquisto di:
–
prodotti destinati ai
lattanti;
–
alimenti senza glutine ovvero
per celiaci.
La detrazione, che rientra tra
le detrazioni per spese sanitarie, sarà sempre del 19% e spetterà per la parte
che eccede la franchigia di euro 129,11.
Le spese potranno ordinariamente
essere detratte anche se sostenute per conto di soggetti cd. “incapienti”
(tipico esempio sono i figli a carico).
La norma non precisa né equali
soggetti potranno beneficiare della detrazione né quale sia la documentazione di
supporto da conservare. Su tale aspetto si attendono precisazioni da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso