POST 305
Il legislatore tributario ha modificato
la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.L.vo 31/12/1992, n. 546, elevando da ventimila a
cinquantamila euro la soglia di valore delle liti per le quali il ricorso del
contribuente a) “produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa”; b) “non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni
dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura”
di mediazione.
E’ utile ricordare:
a) che la suddetta procedura è
applicabile, oltre agli atti dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione,
anche agli avvisi di classamento degli immobili, nonché ai provvedimenti (nei
limiti di valore di 50.000 euro) emessi da Dogane, Consorzi di bonifica, uffici
giudiziari, Camere di Commercio e Comuni per i tributi locali;
b) che il “valore della controversia”
si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo
del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle
sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della
controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate;
Il nuovo limite di valore della
mediazione tributaria si applica agli atti notificati (per il destinatario) a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
Pertanto, se l’atto è notificato a
mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente
successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione
tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a
cinquantamila euro, soggiace alla disciplina del reclamo/mediazione. Nel caso
dell’azione di rimborso, invece, occorre tener conto della regola per cui il
ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data
di presentazione della domanda di restituzione. Di conseguenza, la mediazione si
applica anche nei casi in cui -alla data del 1° gennaio 2018- non sia decorso
il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a
rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se
-alla medesima data- tale termine dilatorio risulti già spirato.
Come si legge nella Relazione
illustrativa al decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21/6/2017, n. 96, l’estensione dell’ambito di applicazione della
mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
risponde alla “necessità di deflazionare il contenzioso tributario presso le
Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione” fino ad un importo ritenuto
congruo per una previa gestione delle liti in sede amministrativa.
Avv. Claudio Tiberti