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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dividendi Black List più “leggeri” se l’attività della partecipata è effettiva.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:50:28

POST 310

La Legge di Bilancio 2018,
approvata in via definitiva lo scorso 23 dicembre 2017, introduce alcune
interessanti novità in tema di dividendi così detti “black list ovvero quegli
utili distribuiti a soggetti residenti da parte di società localizzate in paesi
a fiscalità privilegiata secondo i criteri individuati nell’articolo 167 comma
4 del TUIR.

Da un lato infatti i commi
1007 e 1008 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018 stabiliscono che non
sono da considerarsi “utili black list
quegli utili percepiti da soggetti residenti (sia persone fisiche che società)
provenienti da una società che al momento della distribuzione è localizzata in
uno stato a fiscalità privilegiata ma che risultano essere stati prodotti in periodi
antecedenti nei quali la società estera era considerata “white list”.

La distribuzione di detti
utili, viene precisato, seguirà poi un criterio “FIFO” per cui si considereranno
distribuiti prioritariamente gli utili “white
list”
.

In tal modo gli utili
risulteranno imponibili per il solo 5% se distribuiti a società di capitali italiane
mentre per le persone fisiche concorreranno alla formazione del reddito secondo
le ordinarie regole fissate dall’articolo 47 comma 1 del TUIR.

Viene così superata
l’interpretazione, a dir poco penalizzante, fornita dall’Agenzia delle Entrate
con circolare n .35/E del 2016 secondo cui per stabilire la provenienza (o meno)
degli utili da un paradiso fiscale assumesse rilevanza il criterio vigente al
momento della loro percezione.

In ultimo al comma 1009
dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 viene previsto che per i soli
soggetti IRES gli eventuali dividendi percepiti da società partecipate
residenti in paesi a fiscalità privilegiata saranno imponibili esclusivamente
per il 50% del loro ammontare e sulle somme ricevute spetterà il credito di
imposta per le tasse già versate all’estero secondo i criteri dettati
dall’articolo 165 del TUIR.

Condizione per applicare la
nuova previsione è che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, che la
società partecipata eserciti nel paese di residenza una effettiva attività
industriale o commerciale.

Si ricorda che in precedenza
il dettato normativo dell’articolo 89 del TUIR prevedeva che detti utili
fossero, in via generale, imponibili per il loro intero ammontare.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dividendi e capital gain: nuovo trattamento fiscale.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:36:37

POST 309

Fra le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2018, particolare
attenzione deve essere posta alla modifica dei criteri di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone
fisiche che detengono partecipazioni qualificate e dei capital gain conseguiti per effetto
delle vendite delle predette partecipazioni detenute sempre dalle persone
fisiche.

L’intento del legislatore è infatti quello di uniformare la tassazione dei
dividendi e dei capital gain a quella prevista per le partecipazioni non
qualificate
che ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare dei dividendi e
delle plusvalenze realizzate.

Dividendi

La norma transitoria contenuta nel comma 1006 della legge
di bilancio 2018 (c.d. regime
transitorio)
prevede che alle distribuzioni di utili prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e “deliberate” dal 1 gennaio 2018
al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le precedenti regole, ovvero:

– tassati per il 40% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 47 del
TUIR);

– tassati per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Dm 2 aprile
2008);

– tassati per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 (Dm 26 maggio 2017).

In sostanza, il nuovo regime transitorio prevede che gli
utili prodotti fino al 2017- se distribuiti tra il 2018 ed il 2022 – non
sconteranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati al regime
previgente di inclusione parziale nell’imponibile IRPEF (sempre più favorevole
di quello nuovo introdotto dalla legge di bilancio, anche nel caso in cui si applichi
l’aliquota marginale IRPEF massima).

Diversamente, la disciplina transitoria non si applica in
relazione agli utili percepiti dal 1 gennaio 2018 ma la cui “delibera” è
intervenuta entro il 31 dicembre 2017. In questo caso sarà applicato il nuovo
regime e pertanto i dividendi percepiti saranno soggetti all’imposta
sostitutiva del 26%.

Capital gain

A partire dal 1 gennaio 2019 la tassazione dei capital gain viene
uniformata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate che
ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare della plusvalenza realizzata. Questa importante
novità è collegata con altre due disposizioni, ovvero:

– dal 1 gennaio 2018 la percentuale di imponibilità delle plusvalenze
qualificate si è innalzata al 58,14%
(dal 49,72%);

– la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni possedute
alla data del 1 gennaio 2018 (normativa prorogata dal disegno di legge di
bilancio 2018).

Nonostante il sistema di tassazione di questi redditi sarà più semplice a
partire dal 2019, ad oggi saranno necessarie ulteriori analisi di convenienza
economica per coloro che nel frattempo desiderano vendere partecipazioni
qualificate.

Infatti, per tutte le azioni o quote
vendute nel 2018
la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa
il corrispettivo) per il 58,14% del
suo ammontare; nel caso in cui l’aliquota IRPEF è quella massima del 43%, la
tassazione sulla plusvalenza sarà pari al 25%
(il 43% di 58,14%).

Tuttavia, chi cede nel 2018 ha sempre la possibilità di affrancare il
valore della partecipazione, applicando l’imposta sostitutiva dell’8%.

Poiché il rapporto tra imposta sostituiva e IRPEF ordinaria è nel caso
massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni
volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo
della quota che si vuole cedere nell’anno.

Se invece le azioni o quote vengono
vendute a partire dal 2019
, la plusvalenza viene assoggettata all’imposta
sostitutiva del 26%.

Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore
della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra
imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza
all’affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia
(pari a circa il 31%).

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Schede carburante in soffitta dal 1° luglio 2018.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:28:46

POST 308

Come già
indicato in un precedente post, l’obbligo di fatturazione elettronica, che per
la maggior parte dei soggetti passivi d’imposta decorre dal 1° gennaio 2019,
viene anticipato di sei mesi per alcune operazioni; in particolare è previsto
che per le “cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
” esso
decorra dal 1° luglio 2018. Per effetto di ciò, la scheda carburante verrà
soppressa e sostituita dalla fattura elettronica a partire da tale data.

Altra novità
introdotta dalla la legge di stabilità, sempre con decorrenza dal 1° luglio
2018, riguarda la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e la
detraibilità ai fini l’iva degli acquisti di carburanti per autotrazione. Viene
infatti stabilito per poter dedurre il costo e detrarre l’iva sarà necessario
procedere al pagamento del rifornimento tramite uno strumento elettronico di
pagamento emesso da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
ex art. 7, sesto comma, DPR 605/73 o tramite altro strumento che verrà
individuato attraverso apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrare.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Iva addebitata per errore: nuovo regime sanzionatorio.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:26:50

POST 307

Può accadere che il proprio fornitore esponga in fattura un’iva superiore a
quella che andrebbe correttamente indicata, per esempio perché viene applicata
un’aliquota superiore a quella corretta ovvero l’operazione è esente anziché
imponibile.

In tali situazione il cliente soggetto passivo d’imposta non può ignorare
l’errore e portarsi in detrazione l’imposta. Tuttavia, in buona fede, potrebbe accedere
che la fattura venga considerata corretta e l’imposta detratta. In caso di
verifica le conseguenze per il cessionario/committente non sono irrilevanti, in
quanto il diritto alla detrazione viene negato (l’imposta indebitamente
detratta deve essere restituita) e si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta; inoltre – come
normalmente accade – se l’operazione confluisce in dichiarazione, si è di
fronte all’ulteriore violazione di infedele dichiarazione.

La legge di bilancio, approvata
definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, interviene su tale
fattispecie prevedendo che il cessionario o committente possa detrarsi l’iva
(quindi non si verificherà l’ipotesi di infedele dichiarazione), ma sarà
assoggettato a una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro; resta ferma, in tutti gli altri casi di
indebita detrazione, la sanzione del 90% (oltre eventualmente all’infedeltà
della dichiarazione).

La norma tuttavia subordina l’applicazione del più favorevole regime
sanzionatorio alla circostanza che l’imposta sia stata “erroneamente assolta
dal cedente o prestatore” ovvero che la fattura sia stata comunque registrata ai fini iva dal cedente o
prestatore e conseguentemente l’imposta sia confluita nella liquidazione di
competenza.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Fatturazione elettronica: obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:23:25

POST 306

La legge di
bilancio 2018 introduce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019,
di emissione delle fatture in formato elettronico per la generalità delle
operazioni soggette ad IVA, sia nei confronti di soggetti passivi d’imposta
(c.d. operazioni B2B, “business to business”) che nei confronti dei
“consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).

Le fatture
(elettroniche) per le operazioni B2B dovranno essere trasmesse esclusivamente
mediante il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il formato XML, mentre
nell’ipotesi B2C le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente,
bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui
l’operazione sia del tipo B2C, al cliente verrà consegnata/trasmessa solo
una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la
facoltà del consumatore di rinunciare a quest’ultima.

Sono esonerati
da tale obbligo solo i soggetti minori (ex L. 98/2011) e i cd. forfettari (ex
L. 190/2014).

L’obbligo in
questione viene anticipato al 1° luglio 2018 limitatamente alle cessioni di
benzina e gasolio usati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da
subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Per le
operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019 verrà meno l’obbligo
di trasmissione dei dati delle fatture (cd. spesometro), mentre rimarrà
immutato quello relativo alle comunicazioni delle liquidazioni iva periodiche.

Nessun obbligo
di fatturazione elettronica interesserà invece le operazioni poste in essere
con soggetti non residenti, non domiciliati o non identificati in Italia; per
esse sarà tuttavia obbligatorio inviare, entro l’ultimo giorno del mese
successivo “a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data
di ricezione del documento comprovante l’operazione” le informazioni
riguardanti le operazioni stesse (sia attive che passive). Rimangono escluse da
tale obbligo le operazioni per le quali è stata emessa/ricevuta la fattura
elettronica.

Nel
caso in cui, ricorrendone l’obbligo, non venga emessa una fattura in formato
elettronico ovvero essa non venga inviata tramite lo SDI, la stessa si
considera come non emessa, con conseguente applicazione di una sanzione che va
dal 90% al 180% dell’imposta corrispondente all’imponibile non correttamente
certificato (sanzione minima euro 500).

Il
cessionario o committente soggetto passivo d’imposta che, ricorrendone i presupposti,
non riceva la fattura nel formato e tramite il canale previsti, per evitare
l’applicazione di sanzioni (dal 100% al 200% dell’imposta non correttamente
certificata, con un minimo euro 250), deve provvedere alla regolarizzazione
sempre tramite il Sistema di Interscambio.

Viene
inoltre introdotta una specifica sanzione per la violazione dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti
determinata in euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia