POST 306

La legge di
bilancio 2018 introduce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019,
di emissione delle fatture in formato elettronico per la generalità delle
operazioni soggette ad IVA, sia nei confronti di soggetti passivi d’imposta
(c.d. operazioni B2B, “business to business”) che nei confronti dei
“consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).

Le fatture
(elettroniche) per le operazioni B2B dovranno essere trasmesse esclusivamente
mediante il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il formato XML, mentre
nell’ipotesi B2C le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente,
bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui
l’operazione sia del tipo B2C, al cliente verrà consegnata/trasmessa solo
una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la
facoltà del consumatore di rinunciare a quest’ultima.

Sono esonerati
da tale obbligo solo i soggetti minori (ex L. 98/2011) e i cd. forfettari (ex
L. 190/2014).

L’obbligo in
questione viene anticipato al 1° luglio 2018 limitatamente alle cessioni di
benzina e gasolio usati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da
subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Per le
operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019 verrà meno l’obbligo
di trasmissione dei dati delle fatture (cd. spesometro), mentre rimarrà
immutato quello relativo alle comunicazioni delle liquidazioni iva periodiche.

Nessun obbligo
di fatturazione elettronica interesserà invece le operazioni poste in essere
con soggetti non residenti, non domiciliati o non identificati in Italia; per
esse sarà tuttavia obbligatorio inviare, entro l’ultimo giorno del mese
successivo “a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data
di ricezione del documento comprovante l’operazione” le informazioni
riguardanti le operazioni stesse (sia attive che passive). Rimangono escluse da
tale obbligo le operazioni per le quali è stata emessa/ricevuta la fattura
elettronica.

Nel
caso in cui, ricorrendone l’obbligo, non venga emessa una fattura in formato
elettronico ovvero essa non venga inviata tramite lo SDI, la stessa si
considera come non emessa, con conseguente applicazione di una sanzione che va
dal 90% al 180% dell’imposta corrispondente all’imponibile non correttamente
certificato (sanzione minima euro 500).

Il
cessionario o committente soggetto passivo d’imposta che, ricorrendone i presupposti,
non riceva la fattura nel formato e tramite il canale previsti, per evitare
l’applicazione di sanzioni (dal 100% al 200% dell’imposta non correttamente
certificata, con un minimo euro 250), deve provvedere alla regolarizzazione
sempre tramite il Sistema di Interscambio.

Viene
inoltre introdotta una specifica sanzione per la violazione dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti
determinata in euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia