POST 313

La legge di Bilancio 2018 apporta
un’importante modifica in materia di applicazione di imposta di registro su “atti
collegati” riscrivendo in parte l’articolo 20 del TUR (Testo Unico dell’imposta
di Registro).

Attraverso la novella,
contenuta nel comma 87 della Legge 205/2017, viene scritta la parola fine alla
discussa linea giurisprudenziale che riteneva di tassare con aliquota
proporzionale gli atti concatenati di conferimento di azienda e cessione delle
partecipazioni.

Dal punto di vista reddituale si
ricorda che questo tipo di operazioni non rientrano nel novero delle operazioni
cd “abusive” ex articolo 10 bis dello
Statuto dei Diritti del Contribuente
in quanto tale condotta viene espressamente consentita dall’articolo 176 del
TUIR il quale, al suo comma 3, prevede che non debba considerarsi abuso del
diritto il conferimento dell’azienda in continuità dei valori fiscali e la
successiva cessione della partecipazione.

Se quindi dal punto di vista
reddituale non potevano esserci dubbi interpretativi nel ritenere non abusiva
tale condotta negli ultimi anni si era sviluppato un filone giurisprudenziale
secondo cui, in base all’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro,
si riteneva che le due operazioni concatenate andassero assoggettate non già
all’imposta fissa di registro prevista dalla legge per lo specifico atto, ma a
quella proporzionale (9% immobili e 3% altri beni) stabilita per le cessioni di
azienda.

Attraverso
il predetto intervento normativo viene quindi previsto espressamente che la
tassazione del registro venga effettuata secondo la intrinseca natura e gli
effetti giuridici del singolo atto registrato sulla base
degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali
e dagli atti ad esso collegati.

Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2018, gli atti di conferimento d’azienda seguiti da cessione delle
partecipazioni potranno essere effettuati in totale sicurezza con riferimento
all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa senza che tale
impostazione possa essere disconosciuta dal fisco.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso