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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Detrazione del 19 per cento per i premi assicurativi relativi agli eventi calamitosi.

NEWS Posted on Wed, January 10, 2018 14:52:39

POST 318

La legge
di Bilancio 2018, aggiungendo la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1 del TUIR, ha
previsto la detrazione di un importo pari al 19 per cento dei
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

La detraibilità è consentita per le polizze stipulate a partire dal 1 gennaio 2018 e le
stesse sono interamente esentate dalla imposta
sulle assicurazioni
(come previsto dal nuovo art. 11-bis dell’allegato C della tabella delle assicurazioni e dei
contratti vitalizi esenti da imposta
, aggiunto dalla legge di
Bilancio e annesso alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216).

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso



Credito d’imposta del 36 per cento per prodotti plasmix.

NEWS Posted on Wed, January 10, 2018 14:36:27

POST 317

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche
miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, la
legge di bilancio 2018 ha istituito in via definitiva un credito d’imposta
del 36 per cento a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con
materiali derivati da plastiche miste (plasmix)
, provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani
residui.

Il predetto credito è riconosciuto fino ad un importo
massimo annuale di Euro 20.000 per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020 e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Per questa
agevolazione lo Stato stanzia un importo complessivo di un milione di Euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Come
accade per analoghe agevolazioni, il credito in commento non concorre alla
formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini di quanto disposto
dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti
negativi.

Inoltre, tale credito d’imposta del 36 per cento è
utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo d’imposta successivo
a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti definiti precedentemente.
Ai fini della sua fruizione, il modello F24 è presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso