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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Legge sulla concorrenza e il parere del Consiglio di Stato.

NEWS Posted on Mon, January 15, 2018 18:25:05

POST 324

Che la Legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124) non fosse scritta bene ce ne eravamo accorti tutti. La conferma (ufficiale!) è arrivata con l’inusuale “grido d’aiuto” lanciato dal Ministero della salute al Consiglio di Stato in seguito alla moltitudine di richieste di chiarimenti da parte di privati cittadini, federazioni di ordini professionali, enti del Servizio sanitario nazionale in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni.

L’incertezza riscontrata nel formulare le risposte, l’importanza delle questioni sollevate e probabilmente il timore che nei prossimi anni possa scaturirne un contenzioso dalle proporzioni spaventose, ha spinto il Capo dell’Ufficio legislativo ministeriale a formalizzare lo scorso 3 novembre una richiesta di parere al Consiglio di Stato, quale Organo di consulenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art.100 della Costituzione.

Il parere emanato a fine anno dalla Commissione speciale all’uopo costituita in seno al Consiglio di Stato, rispondendo ai diversi quesiti, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. Società di capitali:

Nel prevedere la titolarità dell’esercizio di una farmacia anche in capo alle società di capitali, il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le tipologie di società di capitali. Ne discende che possono essere titolari di farmacia le Società a responsabilità limitata (Srl), le Società per azioni (Spa), le Società in accomandita per azioni (Sapa).

  1. Concorso straordinario, vincitori in forma associata:

I farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario possono costituire società di capitali e lo possono fare anche prima della scadenza del vincolo triennale. Tuttavia a tale società non possono partecipare, prima della conclusione dei tre anni, altri soggetti, che non siano gli stessi vincitori. Inoltre la società, dovendo rispettare il vincolo della gestione paritaria, non potrà essere una Sapa, che si caratterizza per le due diverse categorie di soci (accomandatari e accomandanti), ma potrà essere una Spa o, ancor meglio, una Srl a condizione però che lo Statuto presenti idonee disposizioni a tutela della gestione paritaria tra i soci per almeno il primo triennio.

  1. Soci non farmacisti:

Anche le società di persone e non solo le società di capitali possono avere nella propria compagine soci non farmacisti.

  1. Incompatibilità:
  1. Medici:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio di società titolare di farmacia, qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non la eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale.

  1. Titolari, gestori provvisori, direttori, collaboratori di farmacia:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, indipendentemente dal fatto che sia un “socio operativo”, un “socio di capitali”, un “socio persona fisica” o un “socio società”, chiunque sia titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.

  1. Rapporto di lavoro:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, chiunque abbia un altro rapporto di lavoro, intendendo con questo non solo un rapporto di lavoro subordinato, ma qualsiasi rapporto di lavoro (anche autonomo) che abbia carattere continuativo e la cui regolarità delle prestazioni sia tale da risultare assorbente.

  1. Tutte le farmacie:

Le incompatibilità previste dalla norma sono applicabili sia alle farmacie vinte con concorso ordinario sia a quelle vinte con concorso straordinario.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



L’applicazione delle nuove norme sulla detrazione IVA.

NEWS Posted on Mon, January 15, 2018 18:10:42

POST 323

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, è stato ridotto sensibilmente il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni, al fine di agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, ai sensi del novellato art. 19, co. 1, del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. La nuova normativa ha disposto che le nuove regole in materia di detrazione IVA debbano trovare applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. Conseguentemente con la modifica del termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA è stato anche modificato il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Pertanto, l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro IVA deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, per quest’anno entro il prossimo 30.4.2018.

Operativamente:

· Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni è stato anticipato di 2 anni rispetto a quello precedentemente previsto. Non è più possibile, dunque, esercitare il diritto alla detrazione IVA in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta. A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

· Le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. Viene introdotta, in tal modo, una disciplina transitoria e le nuove norme non si applicano, dunque, alle fatture e alle bollette doganali emesse in anni precedenti (e, segnatamente, negli anni 2015 e 2016) per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l’esercizio della detrazione.

· Con la modifica del termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro deve avvenire:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

· Per le operazioni con esigibilità 2017 che perverranno documentate da fattura dopo il 16.1.2018, la stampa specializzata suggerisce di adottare apposito “sezionale iva” dove far confluire tali operazioni senza “inquinare” l’esercizio 2018, ovvero creare un sistema informatico tale da isolare le stesse operazioni rispetto alle altre del 2018.

Criticità:

  • Le fatture relative al 2017 non ricevute entro il 30.4.2018 potranno essere regolarizzate se ricevute prima del 31.5.2018, emettendo autofattura e versando l’imposta in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997;
  • Le fatture differite relative al 2017, anche se datate 2018, dovranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018 nella liquidazione di dicembre ovvero nella dichiarazione annuale;
  • Le note di variazione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificata l’emissione della nota di variazione;
  • Eventuali inesattezze iva 2017 potranno essere sanate presentando la dichiarazione integrativa.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso